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Documento


153310
IDG840601207
84.06.01207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Monteleone Girolamo
Limiti alla proponibilita' di nuove eccezioni in appello
Riv. dir. civ., an. 29 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 714-755
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4210
L' articolo si propone di dimostrare che la facolta' di sollevare nuove eccezioni nell' appello civile, consentita in maniera apparentemente generale ed illimitata dall' art. 345 c.p.c., soggiace invece ad alcune condizioni. Al fine di provare l' assunto e di individuare in concreto i limiti in questione, vengono esaminati alcuni importanti e complessi aspetti della struttura dell' appello civile, come essa risulta dalla vigente legge processuale, ed in particolare se esso abbia pieno ed automatico effetto devolutivo. Per efficacia devolutiva si intende quella caratteristica, per cui la proposizione dell' appello contro la sentenza di primo grado comporta la devoluzione totale al giudice di secondo grado della materia del contendere inerente alla domanda giudiziale, indipendentemente ed anche oltre i motivi posti a base dell' impugnazione. Si esclude che attualmente un tale effetto esista, ameno in forma piena ed incondizionata, ostandovi alcune norme e principi di diritto positivo. In particolare: l' art. 329 c.p.c., che regola l' acquiscenza da impugnazione parziale; il principio del divieto di reformatio in peius nell' appello; l' art. 346 c.p.c., che commina la decadenza in appello dalle domande ed eccezioni non riproposte; l' art. 342 c.p.c., che impone di specificare i motivi di appello. Si pone infine in evidenza come la giurisprudenza della Supr. Corte condivida auterevolmente il profilo dell' appello civile, che viene tracciato nel corso dell' indagine. Si conclude chiarendo i limiti alla facolta' di proporre nuove eccezioni in appello. Per il soccombente esse devono essere proposte a pena di decadenza nell' atto di appello, come motivi specifici di impugnazione contro la sentenza. Per l' appellato vittorioso nuove eccezioni sono consentite solo nell' ambito dei motivi sollevati dall' appellante, che segnano i limiti della devoluzione al giudice ad quem, rendendosi altrimenti necessario per la loro proposizione l' appello incidentale.
art. 329 c.p.c. art. 342 c.p.c. art. 345 c.p.c. art. 346 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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