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153327
IDG840700005
84.07.00005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Avanzini Puliga Emma Maria
Modalita' di prelievo delle acque, metodi di campionamento e garanzie difensive
nota a Cass. sez. III pen. 30 giugno 1981, n. 1130
Giur. agr. it., an. 30 (1983), fasc. 4, pt. 2, pag. 231-235
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D539; D61015
L' A. esprime perplessita' in ordine all' orientamento giurisprudenziale che afferma la natura di atti amministrativi delle analisi e dei controlli effettuati in sede extraprocessuale dai laboratori provinciali di igiene e la loro utilizzabilita' come elementi di prova da parte del giudice nel successivo processo penale. Ritiene di particolare rilievo il rispetto delle garanzie difensive nella materia della tutela contro l' inquinamento idrico dove, in relazione al rapido deterioramento dei campioni, non e' possibile la revisione delle analisi. Espone ed illustra brevemente alcune soluzioni proposte dalla dottrina per assicurare il principio del rispetto del contraddittorio e delle garanzie di difesa. Si sofferma poi sui criteri del campionamento. Ritiene che l' adozione del campionanmento istantaneo sia piu' conforme alla "ratio" della legislazione antiquinamento rispetto al metodo del campionamento medio. Conclude ribadendo l' esigenza di un idoneo sistema di garanzie difensive anche in sede di prelievo e di analisi.
l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 24 Cost. art. 314 c.p.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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