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153328
IDG840700006
84.07.00006 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Geri Vinicio
Prelazione agraria e autonomia contrattuale
nota a Trib. Verona 29 dicembre 1982
Giur. agr. it., an. 30 (1983), fasc. 4, pt. 2, pag. 239-242
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611; D91612; D91613
L' A., pur aderendo alla sentenza annotata, osserva che alla conclusione dell' esclusione della decadenza dal diritto di riscatto esercitato davanti a giudice incompetente si sarebbe potuti pervenire ugualmente avendo semplicemente riguardo alla natura dell' esercizio del riscatto. Ritiene, in caso di apposizione nel preliminare di clausole particolari, che la prelazione debba comunque essere esercitata a parita' di condizioni e che il rifiuto di qualche clausola costituisca nuova proposta ai sensi dell' art. 1326 comma 5 c.c., accettabile o meno dal venditore. Nuova proposta, che deve essere accettata dall' acquirente, dovrebbe, secondo l' A., essere considerata anche l' accettazione, da parte del titolare della prelazione, di un preliminare condizionato alla persona del terzo acquirente, o nel quale comunque la persona dell' acquirente abbia rilievo determinante; si deve rispettare il principio della liberta' contrattuale del venditore che deve essere lasciato libero anche di rinunziare in tale caso alla vendita. L' A. conclude con brevi notazioni in tema di simulazione di negozi al fine di eludere la prelazione legale.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 1322 c.c. art. 41 Cost.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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