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| IDG840700011 | |
| 84.07.00011 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cappiello Icilio
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| Nuova legge sui contratti agrari e vecchie questioni di legittimita'
costituzionale in tema di prelazione del confinante
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| nota a ord. C. Cost. 22 febbraio 1983, n. 33
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| Giur. agr. it., an. 30 (1983), fasc. 5-6, pt. 2, pag. 278-279
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91612
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| L' A. osserva che l' esclusione della prelazione del confinante
quando sul fondo sia insediato un affittuario che abbia rinunciato
non e' un' affermazione consolidata di principio. Comunque, il
problema dell' eventuale lesione dell' articolo 44 Cost. potrebbe, a
suo avviso, porsi solo nell' ipotesi che non sussista un diritto di
ripresa del confinante divenuto concedente. Il problema dell'
applicabilita' o meno dell' art. 42 della nuova legge n. 203 del 1982
e' dunque pregiudiziale rispetto alla questione di costituzionalita'
dell' art. 7 comma 2 n. 2 della legge n. 817 del 1971. Secondo l' A.,
il silenzio della legge n. 203 sulla prelazione ed il riscatto puo'
intendersi nel senso che non vi sono esclusioni per l' esercizio del
diritto da parte del confinante, un volta garantita la stabilita'
dell' impresa dell' affittuario insediato sul fondo, anche se, piu'
probabilmente, tale silenzio e' dovuto alla diversita' della materia
e dei fini perseguiti dal legislatore nella legge n. 203 rispetto
alle leggi sulla prelazione.
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| art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
art. 3 Cost.
art. 44 Cost.
l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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