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| IDG840700027 | |
| 84.07.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ronga Giulio
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| I soggetti passivi per l' imponibilita' dei redditi agrari prodotti
su terreni assegnati dagli Enti di riforma agraria
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| nota a Comm. II grado Foggia sez. II 10 dicembre 1980, n. 356
Comm. II grado Foggia sez. III 26 ottobre 1981, n. 277
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| Giur. agr. it., an. 30 (1983), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 384-386
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23001; D91180
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| L' A. trae spunto dalle sentenze annotate, di contenuto contrastante,
per esporre alcune considerazioni, sulla base della legislazione
fiscale vigente, in ordine alla distinzione tra la nozione di reddito
agrario e quella di reddito dominicale. Sottolinea come il reddito
agrario abbia natura imprenditoriale, derivando dall' utilizzazione
dei terreni. Si sofferma sulla qualificazione dell' assegnazione di
terre di riforma come contratto di vendita con patto di riservato
dominio, con connotazioni diverse pero' rispetto alla fattispecie
regolata dagli artt. 1523-1526 c.c., disciplinato dalla legge n. 230
del 1950. Ritiene che, prima del pagamento integrale del prezzo, la
figura dell' assegnatario sia assimilabile a quella dell'
affittuario, essendo ambedue titolari di un diritto personale di
godimento e imprenditori agricoli. Ai fini fiscali dunque, secondo l'
A., l' assegnatario puo' essere considerato, come l' affittuario,
soggetto all' imposta sul reddito agrario in virtu' di un'
interpretazione estensiva delle norme, consentita, secondo la Suprema
Corte, nel settore delle imposte per colmare eventuali lacune
legislative. Soggetto dell' imposta sul reddito dominicale resta
invece l' Ente di riforma quale titolare del diritto di proprieta'.
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| d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 599
art. 17 l. 12 maggio 1950, n. 230
art. 10 l. 30 aprile 1976, n. 386
art. 21 l. 21 ottobre 1950, n. 841
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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