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153349
IDG840700027
84.07.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ronga Giulio
I soggetti passivi per l' imponibilita' dei redditi agrari prodotti su terreni assegnati dagli Enti di riforma agraria
nota a Comm. II grado Foggia sez. II 10 dicembre 1980, n. 356 Comm. II grado Foggia sez. III 26 ottobre 1981, n. 277
Giur. agr. it., an. 30 (1983), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 384-386
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23001; D91180
L' A. trae spunto dalle sentenze annotate, di contenuto contrastante, per esporre alcune considerazioni, sulla base della legislazione fiscale vigente, in ordine alla distinzione tra la nozione di reddito agrario e quella di reddito dominicale. Sottolinea come il reddito agrario abbia natura imprenditoriale, derivando dall' utilizzazione dei terreni. Si sofferma sulla qualificazione dell' assegnazione di terre di riforma come contratto di vendita con patto di riservato dominio, con connotazioni diverse pero' rispetto alla fattispecie regolata dagli artt. 1523-1526 c.c., disciplinato dalla legge n. 230 del 1950. Ritiene che, prima del pagamento integrale del prezzo, la figura dell' assegnatario sia assimilabile a quella dell' affittuario, essendo ambedue titolari di un diritto personale di godimento e imprenditori agricoli. Ai fini fiscali dunque, secondo l' A., l' assegnatario puo' essere considerato, come l' affittuario, soggetto all' imposta sul reddito agrario in virtu' di un' interpretazione estensiva delle norme, consentita, secondo la Suprema Corte, nel settore delle imposte per colmare eventuali lacune legislative. Soggetto dell' imposta sul reddito dominicale resta invece l' Ente di riforma quale titolare del diritto di proprieta'.
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 599 art. 17 l. 12 maggio 1950, n. 230 art. 10 l. 30 aprile 1976, n. 386 art. 21 l. 21 ottobre 1950, n. 841
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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