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153352
IDG840900003
84.09.00003 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Guarino Salvatore
La comunicazione giudiziaria e la l. 24 novembre 1981 n. 689
nota a Trib. Foggia 16 novembre 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 2, pag. 1263-1264
D6120
In contrasto con la sentenza annotata si sostiene che l' obbligo della menzione (richiesto dall' art. 84 della legge n. 689 del 1981) della possibilita' dell' oblazione o dell' applicabilita' delle sanzioni sostitutive nella "comunicazione giudiziaria" non significa, nei giudizi pretorili, obbligo della comunicazione giudiziaria anche in quei casi in cui tale comunicazione non sarebbe necessaria per la mancanza di atti istruttori. Ancora in contrasto con la sentenza del Tribunale di Foggia si ritiene che, data l' equipollenza fra decreto di citazione a giudizio e comunicazione giudiziaria (sempre nei procedimenti penali di competenza pretorile), la menzione richiesta dall' art. 84 della legge 689 del 1981 puo' essere correttamente inserita anche nel decreto di citazione a giudizio. Cio' del resto consente -secondo l' A.- egualmente di evitare il dibattimento penale, dovendo le richieste di oblazione o di applicazione delle sanzioni sostitutive effettuarsi prima dell' apertura del dibattimento. Ed, inoltre, evita... il diluvio di comunicazioni giudiziarie nella quasi totalita' dei procedimenti di competenza del pretore.
art. 185 c.p.p. art. 84 l. 24 novembre 1981, n. 689
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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