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153353
IDG840900004
84.09.00004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pierro Guido
Conferma del decreto di convalida dell' arresto in flagranza e contestuale liberazione dell' arrestato: un nuovo potere del "Tribunale della liberta'"?
nota a ord. Trib. Foggia 12 novembre 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 2, pag. 1266-1271
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6110; D61104
Il lavoro trae spunto da una recente ordinanza del Tribunale della liberta' di Foggia ed affronta la nuova problematica determinata dalla modificazione dell' art. 246 comma 3 c.p.p. ad opera della legge 12 agosto 1982, n. 532. I punti nodali della ricerca concernono da un lato i riflessi che la rinnovata disciplina legislativa produce sui parametri di valutazione cui devono ispirarsi gli organi di polizia giudiziaria nell' esercizio della facolta' di arresto, dall' altro la qualificazione della situazione soggettiva che fa capo al magistrato che provvede alla convalida dell' arresto ed, infine, il possibile riesame della mancata applicazione dell' art. 246 comma 3 c.p.p. da parte del Tribunale della liberta'. Dall' interpretazione sistematica della nuova norma si giunge alla conclusione che l' arresto facoltativo in flagranza va oggi effettuato sulla base dei criteri racchiusi nell' art. 254 comma 2 c.p.p., che al magistrato che dispone la convalida dell' arresto incombe un preciso dovere di verificare le ragioni che giustificano la protrazione dello status detentionis, ed, infine, che rientra tra i poteri di cognizione e di decisione del Tribunale della liberta' il riesame della mancata liberazione dell' arrestato in relazione all' art. 246 comma 3 c.p.p.
art. 246 comma 3 c.p.p. art. 254 comma 2 c.p.p. l. 12 agosto 1982, n. 532
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