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| IDG840900004 | |
| 84.09.00004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pierro Guido
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| Conferma del decreto di convalida dell' arresto in flagranza e
contestuale liberazione dell' arrestato: un nuovo potere del
"Tribunale della liberta'"?
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| nota a ord. Trib. Foggia 12 novembre 1982
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 2, pag. 1266-1271
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6110; D61104
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| Il lavoro trae spunto da una recente ordinanza del Tribunale della
liberta' di Foggia ed affronta la nuova problematica determinata
dalla modificazione dell' art. 246 comma 3 c.p.p. ad opera della
legge 12 agosto 1982, n. 532. I punti nodali della ricerca concernono
da un lato i riflessi che la rinnovata disciplina legislativa produce
sui parametri di valutazione cui devono ispirarsi gli organi di
polizia giudiziaria nell' esercizio della facolta' di arresto, dall'
altro la qualificazione della situazione soggettiva che fa capo al
magistrato che provvede alla convalida dell' arresto ed, infine, il
possibile riesame della mancata applicazione dell' art. 246 comma 3
c.p.p. da parte del Tribunale della liberta'. Dall' interpretazione
sistematica della nuova norma si giunge alla conclusione che l'
arresto facoltativo in flagranza va oggi effettuato sulla base dei
criteri racchiusi nell' art. 254 comma 2 c.p.p., che al magistrato
che dispone la convalida dell' arresto incombe un preciso dovere di
verificare le ragioni che giustificano la protrazione dello status
detentionis, ed, infine, che rientra tra i poteri di cognizione e di
decisione del Tribunale della liberta' il riesame della mancata
liberazione dell' arrestato in relazione all' art. 246 comma 3 c.p.p.
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| art. 246 comma 3 c.p.p.
art. 254 comma 2 c.p.p.
l. 12 agosto 1982, n. 532
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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