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| IDG840900007 | |
| 84.09.00007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Normando Rosalba
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| Armi clandestine: concorso di reati e applicabilita' dell' attenuante
ex art. 5 legge n. 895 del 1967
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| nota a App. Salerno 26 febbraio 1982
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 2, pag. 1293-1303
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5206; D5014
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| La disciplina delle armi clandestine pone il problema dei rapporti
intercorrenti con le vigenti disposizioni per le armi comuni da
sparo. La questione assume rilievo sia sotto il profilo dell'
eventuale concorso formale tra le fattispecie incriminatrici, negato
da parte della giurisprudenza, sia per cio' che concerne l'
applicabilita' dell' attenuante del "fatto di lieve entita'" ex art.
5 l. 895/1967. L' esame complessivo delle disposizioni induce a
identificare l' interesse tutelato negli artt. 7, 11, 23 l. 110/1975
non nella esigenza di un piu' articolato controllo delle armi, ma in
una negativa valutazione di "pericolosita' per destinazione d' uso
presunta". L' intento di perseguire piu' gravemente i reati
concernenti le armi clandestine ha dato vita a fattispecie criminose
autonome ma concorrenti e aggravatrici delle previsioni per le armi
comuni da sparo. L' estensione dell' attenuante ex art. 5 vanifica la
volonta' legislativa. Infatti il peculiare rilievo attribuito alla
clandestinita' e' insitamente connesso ad una valutazione di
pericolosita' per destinazione presunta, cioe' in negativo sotto il
profilo "qualitativo", discendente dalle caratteristiche e dall' uso
secondo l' id quod plerumque accidit, dei mezzi di offesa e loro
parti "qualificate" (canne). Se, ai fini della concessione dell'
attenuante speciale ex art. 5, il giudizio deve scaturire da una
fattispecie complessiva in cui risultino positivi gli elementi
attinenti alla qualita' e alla quantita' dei mezzi sicche' il venir
meno di uno di essi ne esclude l' applicabilita', non e' consentito
all' interprete di disattendere il giudizio qualitativamente negativo
espresso dal legislatore.
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| art. 5 l. 2 ottobre 1967, n. 895
art. 9 l. 14 ottobre 1974, n. 497
art. 23 l. 18 aprile 1975, n. 110
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