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153359
IDG840900010
84.09.00010 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iacono Augusto
La sospensione feriale dei termini processuali nei procedimenti di rilascio di immobili locati
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 4, pag. 1364-1367
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4401; D4181
La sospensione nel periodo feriale dei termini processuali non si applica alle cause di convalida di sfratto o di licenza per finita locazione, tanto nella fase sommaria che in quella a cognizione ordinaria. Si applica, invece, alle cause locatizie trattate con il rito del lavoro, a meno che il locatore non chieda, ai sensi dei commi 4 e 8 dell' art. 30 legge 392/1978, che il giudice emetta ordinanza definitiva o provvisoria di rilascio. In questo caso, invero, il processo viene a strutturarsi secondo le linee essenziali del processo per convalida, di cui agli artt. 657 e seguenti c.p.c..
art. 657 c.p.c. art. 663 c.p.c. art. 665 c.p.c. art. 667 c.p.c. r.d. 7 agosto 1936, n. 1531 d.l. 12 dicembre 1941, n. 1939 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 l. 27 luglio 1978, n. 392
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