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153360
IDG840900011
84.09.00011 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cascioli Santina
Tutela giuridica dei diritti dei lavoratori ecclesiastici e religiosi
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 4, pag. 1368-1379
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0420; D7700; D94370
Per l' attivita' svolta dagli ecclesiastici o dai religiosi non si puo' prescindere dalla natura della prestazione sia se svolta presso terzi che nell' ambito dell' ordine di appartenenza. Sembra rilevante il riferimento ai principi costituzionali e alla normativa lavoristica; in taluni casi potrebbe parlarsi di un rapporto speciale di lavoro. Agli artt. 1, 35, 36, 38 Cost. dovrebbe essere attribuito un carattere di prevalenza rispetto all' art. 7 Cost.: questo cesserebbe di essere il cardine del sistema del diritto ecclesisastico; pur trattandosi di una questione complessa, il rapporto religionis causa non e' in contrasto con il rapporto di lavoro: lo status di ecclesiastico o di religioso non e' limitativo della capacita' del soggetto. Per la posizione assicurativa si potrebbe sostenere che in base all' art. 38 comma 2 Cost. perde rilievo lo status di religioso o di ecclesiastico e viene in considerazione lo status di lavoratore.
art. 2 Cost. art. 3 comma 2 Cost. art. 7 Cost. art. 36 comma 1 Cost. art. 38 comma 2 Cost. r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 l. 5 luglio 1961, n. 579
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