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153394
IDG840900052
84.09.00052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marzaduri Enrico
Sospensione dell' esecuzione del mandato di cattura e misure alternative alla carcerazione preventiva
nota a Cass. sez. I pen. 14 gennaio 1983
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 7, pt. 2, pag. 273-280
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D61127; D6110; D61124; D6115
Nell' annotata sentenza, l' A. accoglie favorevolmente l' interpretazione che la Corte di Cassazione ha compiuto delle varie ipotesi applicative delle forme attenuate di carcerazione preventiva introdotte dalla l. 532/1982. In particolare la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sull' ammissibilita' della richiesta di arresto domiciliare avanzata da un' imputata incinta, ristretta in carcere a seguito della convalida dell' arresto in flagranza per omicidio volontario ha stabilito che: a) la norma applicabile al caso di specie e' l' art. 259 c.p.p.; b) e' da escludere che il divieto di cui all' art. 31 legge citata possa rilevare al di la' del settore della liberta' provvisoria, donde l' inammissibilita' di ogni operazione volta a ricavare da tale disposizione limiti alla sostituzione della carcerazione preventiva con gli arresti domiciliari. Quanto al primo punto con l' applicazione dell' art. 259 c.p.p., la Corte viene a prospettare l' eventuale sospensione del provvedimento restrittivo anche dopo l' inizio dell' esecuzione del medesimo, mentre la dottrina e la giurisprudenza avevano sinora riferito la facolta' di cui all' art. 259 c.p.p. soltanto alle ipotesi di mandato (od ordine) di cattura ineseguito. Nel secondo punto la Corte ritiene inaccoglibile ogni estensione interpretativa del divieto di cui all' art. 31; inoltre per quanto riguarda le ipotesi di attenuazione del rigore cacerario previste dagli artt. 247 e 259 c.p.p., essendo esse su un piano di evidente "specialita'" rispetto alla previsione contenuta nel comma 3 dell' art. 277 c.p.p., anche un' eventuale incidenza dell' art. 31 legge citata sull' art. 277 comma 3 c.p.p. risulterebbe irrilevante rispetto all' ambito operativo degli artt. 247 e 259 c.p.p. (che rimarrebbero egualmente applicabili per tutti i reati).
art. 246 c.p.p. art. 247 c.p.p. art. 254 c.p.p. art. 259 c.p.p. art. 277 comma 3 c.p.p. l. 22 maggio 1975, n. 152 art. 31 l. 12 agosto 1982, n. 532
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