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| IDG840900052 | |
| 84.09.00052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Marzaduri Enrico
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| Sospensione dell' esecuzione del mandato di cattura e misure
alternative alla carcerazione preventiva
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| nota a Cass. sez. I pen. 14 gennaio 1983
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 7, pt. 2, pag. 273-280
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6113; D61127; D6110; D61124; D6115
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| Nell' annotata sentenza, l' A. accoglie favorevolmente l'
interpretazione che la Corte di Cassazione ha compiuto delle varie
ipotesi applicative delle forme attenuate di carcerazione preventiva
introdotte dalla l. 532/1982. In particolare la Suprema Corte,
chiamata a pronunciarsi sull' ammissibilita' della richiesta di
arresto domiciliare avanzata da un' imputata incinta, ristretta in
carcere a seguito della convalida dell' arresto in flagranza per
omicidio volontario ha stabilito che: a) la norma applicabile al caso
di specie e' l' art. 259 c.p.p.; b) e' da escludere che il divieto di
cui all' art. 31 legge citata possa rilevare al di la' del settore
della liberta' provvisoria, donde l' inammissibilita' di ogni
operazione volta a ricavare da tale disposizione limiti alla
sostituzione della carcerazione preventiva con gli arresti
domiciliari. Quanto al primo punto con l' applicazione dell' art. 259
c.p.p., la Corte viene a prospettare l' eventuale sospensione del
provvedimento restrittivo anche dopo l' inizio dell' esecuzione del
medesimo, mentre la dottrina e la giurisprudenza avevano sinora
riferito la facolta' di cui all' art. 259 c.p.p. soltanto alle
ipotesi di mandato (od ordine) di cattura ineseguito. Nel secondo
punto la Corte ritiene inaccoglibile ogni estensione interpretativa
del divieto di cui all' art. 31; inoltre per quanto riguarda le
ipotesi di attenuazione del rigore cacerario previste dagli artt. 247
e 259 c.p.p., essendo esse su un piano di evidente "specialita'"
rispetto alla previsione contenuta nel comma 3 dell' art. 277 c.p.p.,
anche un' eventuale incidenza dell' art. 31 legge citata sull' art.
277 comma 3 c.p.p. risulterebbe irrilevante rispetto all' ambito
operativo degli artt. 247 e 259 c.p.p. (che rimarrebbero egualmente
applicabili per tutti i reati).
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| art. 246 c.p.p.
art. 247 c.p.p.
art. 254 c.p.p.
art. 259 c.p.p.
art. 277 comma 3 c.p.p.
l. 22 maggio 1975, n. 152
art. 31 l. 12 agosto 1982, n. 532
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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