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| IDG840900053 | |
| 84.09.00053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gaito Alfredo
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| Associazione per delinquere in materia di stupefacenti e liberta'
provvisoria
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| nota a ord. Trib. Roma sez. IV pen. 22 marzo 1983
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 7, pt. 2, pag. 301-304
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5131; D51414; D6115
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| Nell' annotata sentenza l' A. critica le conclusioni del Tribunale di
Roma, secondo il quale il delitto ex art. 75 l. 685/1975 integrerebbe
un' ipotesi di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., con
conseguente applicabilita' dell' art. 8 comma 2 d.l. 625/1979,
convertito con modificazioni nella l. 15/1980 e correlativo divieto
di liberta' provvisoria. L' A. ritiene che l' art. 8 d.l. 625 del
1979 non lasci spazio ad interpretazioni integrative. I reati esclusi
dal beneficio sono individuati attraverso il riferimento specifico a
fonti normative quali l' art. 1 di tale decreto, l' art. 416 c.p. e
l' art. 165 ter c.p.p.. Esclusa la possibilita' di riconprendere all'
interno di questa fattispecie il delitto ex art. 75 della legge sugli
stupefacenti bisogna concludere che per tale reato non esiste alcun
ostacolo alla concessione della liberta' provvisoria. Del resto,
prosegue l' A., all' obbligatorieta' della cattura non consegue per
cio' solo il divieto della liberta' provvisoria, anzi di regola
avviene esattamente il contrario, disponendosi all' art. 277 c.p.p.
come "all' imputato che si trova nello stato di custodia preventiva
puo' essere conceduta la liberta' provvisoria anche nei casi di
emissione obbligatoria del mandato di cattura". In conclusione l' A.
censura l' atteggiamento del Tribunale che ha omesso ogni indagine di
merito sulla base di un divieto erroneamente ritenuto operante per
non corretta applicazione di norme.
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| art. 416 c.p.
art. 165 ter c.p.p.
art. 277 c.p.p.
art. 75 l. 22 dicembre 1975, n. 685
art. 8 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
l. 6 febbraio 1980, n. 15
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