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153396
IDG840900054
84.09.00054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Aniello
A proposito di una falsita' impossibile
nota a Cass. sez. III pen. 12 ottobre 1982
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 309-312
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51520; D93202
Nell' annotata sentenza l' A. critica le motivazioni della Corte di Cassazione riguardo all' ipotesi delittuosa di cui agli artt. 48 e 479 c.p.. La sentenza afferma che l' atto pubblico e' destinato a provare la verita' dei fatti in esso attestati solo quando l' autore dell' attestazione abbia l' obbligo giuridico di esporli nella loro effettiva realta'. In mancanza di tale obbligo non sarebbe, quindi, configurabile falsita' ideologica. La giurisprudenza prevalente, invece, ha sempre sostenuto che in tema di falsita' ideologica di atti pubblici, ai fini della configurabilita' dell' elemento obiettivo del reato, e' sufficiente che la falsa attestazione concerna fatti giuridicamente rilevanti. Nel caso in esame, secondo l' A., la fattispecie prevista dall' art. 479 c.p. non era configurabile, non gia' perche' manacava una falsita' rilevante, bensi' perche' non esisteva un' attestazio ne di destinazione dell' imbarcazione che potesse dirsi falsa. In altri termini, a parere dell' A., la Suprema Corte ha ritenuto esistente ma irrilevante una falsita' che invece non sussisteva ne' avrebbe potuto sussistere.
art. 48 c.p. art. 479 c.p. art. 146 c. nav. art. 303 d.p.r. 15 febbraio 1952, n. 328
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