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153402
IDG840900060
84.09.00060 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pricolo Cosimo
Concussione per costrizione o induzione ad una promessa: riserva mentale e momento consumativo
nota a Cass. sez. VI pen. 4 novembre 1981, n. 9803 Cass. sez. VI pen. 4 agosto 1981, n. 7828
Riv. pen., an. 109 (1983), fasc. 3, pag. 299-309
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D51111
Analizzato il contenuto innovatore della sentenza, l' A. si sofferma a rilevarne la portata. La determinante considerazione della mancata consumazione per la "sottomissione solo apparente" con la "promessa fatta unicamente in funzione di mero strumento malizioso per far sorprendere in flagranza il funzionario disonesto" rivaluta la tematica della teoria c.d. psichica. Ed ugualmente essenziale si rivela l' aggancio alla natura plurioffensiva del reato in esame. L' indebita promessa di denaro o altra utilita' effettuata nei modi previsti dall' art. 317 c.p. integra il reato consumato di concussione, mentre la consegna della cosa promessa realizza l' evento materiale, cioe' il conseguimento dell' indebito profitto che nell' economia della fattispecie rappresenta pero' solo un post-factum non punibile.
art. 317 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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