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153404
IDG840900062
84.09.00062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Rocca Giovanni
Detenzione di armi e denunzia all' autorita' di pubblica sicurezza. Rapporto tra il luogo della detenzione e la residenza anagrafica del detentore
Riv. pen., an. 109 (1983), fasc. 4, pag. 353-354
D543; D5206
La materia in esame e' disciplinata dall' art. 697 c.p., dall' art. 38 del testo unico leggi di pubblica sicurezza e dall' art. 58 del relativo regolamento. La citata normativa tiene conto di due esigenze, e cioe' di individuare i soggetti detentori e il numero (e il tipo) delle armi stesse e relative munizioni. Sia nel caso del trasferimento di armi nell' ambito del territorio del comando di polizia o dei carabinieri, sia nel caso della detenzione di armi nella c.d. seconda casa (comprendendosi ogni immobile anche non adibito ad abitazione, quali capannoni) sia nel caso del trasferimento della residenza del detentore senza il contemporaneo trasferimento delle armi, al trasferimento della residenza non deve seguire una nuova denunzia a norma dell' art. 58 in quanto l' arma rimane sempre nell' ambito delle possibilita' di controllo da parte dell' autorita' di polizia.
art. 697 c.p. art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 d.p.r. 31 gennaio 1958, n. 136
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