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Documento


153407
IDG840900065
84.09.00065 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bertozzi Aldo
L' art. 56, terzo comma, lett. A) del d.p.r. 600/1973
Riv. pen., an. 109 (1983), fasc. 5, pag. 449-461
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D538
Esaminata la frode fiscale in genere, l' A. si sofferma ad analizzare le diverse modalita' esecutive delle ipotesi di infedelta' previste dall' art. 5l comma 3 lett. A del d.p.r. 600/1973, ipotesi tra loro diverse, ancorche' unificate dal denominatore comune della successiva mancata rettifica della dichiarazione infedele. Si ipotizza anzitutto il mancato inserimento nei bilanci, rendiconti o inventari di poste attive rilevanti ai fini della determinazione dei redditi imponibili, non l' erronea valutazione di un cespite, ma proprio l' omissione di attivita'. Nel concetto di omissione rientra anche la dissimulazione di attivita', e quindi sara' concretato il reato nel caso di iscrizione di passivita' che non si sono avute, in tale ipotesi il reddito societario venendo diminuito fittiziamente, con conseguente evasione. Nel caso delle riserve occulte, qualora si siano formate omettendo d' indicare attivita' effettivamente conseguite o iscrivendosi passivita' inesistenti, non potra' essere escluso il reato, le riserve occulte essendo anzi il corpo stesso del reato.
art. 2621 c.c. art. 23 Cost. art. 25 Cost. d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 art. 56 comma 3 lett. A d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
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