| Come e' noto, e prescindendo da condizioni particolari o patologiche,
con riferimento al concetto di imputabilita', il codice penale
ritiene sempre imputabile il maggiore di 18 anni, sempre non
imputabile il minore di 14 anni, mentre, con riferimento ai soggetti
di eta' compresa fra i 14 e i 18 anni, l' imputabilita' va valutata
caso per caso, non essendovi presunzioni al proposito. L' art. 85
c.p. stabilisce che e' imputabile chi ha la capacita' di intendere e
di volere, concetti che formano ontologicamente un tutt' uno, e che
solo per comodita' espositiva possono venire considerati
separatamente, e che dipendono, nel loro progressivo evolversi dall'
infanzia all' eta' adulta, sia da fattori endogeni che ambientali.
Fattori del progressivo sviluppo dell' uomo sono l' apprendimento e
la maturazione. L' accertamento della maturita' del minore
ultraquattordicenne, necessaria ai fini della sua imputabilita', deve
comprendere i fattori piu' ampi possibili del suo carattere, per
poter dare un giudizio completo sul grado di maturita' raggiunto dal
soggetto (difficilmente totalmente maturato o totalmente immaturo),
in relazione ad uno stato di normalita' e congruita' psichica
ritenuto accettabile; ed il suddetto accertamento deve venire
effettuato servendosi di ogni strumento possibile, ivi comprese le
perizie psicologiche vietate ex art. 314 comma 2 c.p.p., nei
confronti dei maggiorenni, ma gia' ammesse in base alla norma
speciale di cui all' art. 11 l. 1404/1934, e con formalita'
procedurali snellite. Infine si auspicano modifiche legislative sulla
scia della l. 689/1981, volta ad introdurre nuove sanzioni
alternative alla detenzione, per i minori imputabili e colpevoli,
nonche' ad elevare i limiti dell' imputabilita' al compimento del
sedicesimo anno.
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