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153412
IDG840900070
84.09.00070 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morello Michele
Psicologia dell' eta' evolutiva ed imputabilita' del minore
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 10, pt. 1, pag. 300-319
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50200; D50205; D50206; D5030; D61423
Come e' noto, e prescindendo da condizioni particolari o patologiche, con riferimento al concetto di imputabilita', il codice penale ritiene sempre imputabile il maggiore di 18 anni, sempre non imputabile il minore di 14 anni, mentre, con riferimento ai soggetti di eta' compresa fra i 14 e i 18 anni, l' imputabilita' va valutata caso per caso, non essendovi presunzioni al proposito. L' art. 85 c.p. stabilisce che e' imputabile chi ha la capacita' di intendere e di volere, concetti che formano ontologicamente un tutt' uno, e che solo per comodita' espositiva possono venire considerati separatamente, e che dipendono, nel loro progressivo evolversi dall' infanzia all' eta' adulta, sia da fattori endogeni che ambientali. Fattori del progressivo sviluppo dell' uomo sono l' apprendimento e la maturazione. L' accertamento della maturita' del minore ultraquattordicenne, necessaria ai fini della sua imputabilita', deve comprendere i fattori piu' ampi possibili del suo carattere, per poter dare un giudizio completo sul grado di maturita' raggiunto dal soggetto (difficilmente totalmente maturato o totalmente immaturo), in relazione ad uno stato di normalita' e congruita' psichica ritenuto accettabile; ed il suddetto accertamento deve venire effettuato servendosi di ogni strumento possibile, ivi comprese le perizie psicologiche vietate ex art. 314 comma 2 c.p.p., nei confronti dei maggiorenni, ma gia' ammesse in base alla norma speciale di cui all' art. 11 l. 1404/1934, e con formalita' procedurali snellite. Infine si auspicano modifiche legislative sulla scia della l. 689/1981, volta ad introdurre nuove sanzioni alternative alla detenzione, per i minori imputabili e colpevoli, nonche' ad elevare i limiti dell' imputabilita' al compimento del sedicesimo anno.
art. 11 l. 20 luglio 1934, n. 1404 art. 85 c.p. art. 88 c.p. art. 89 c.p. art. 91 c.p. art. 93 c.p. art. 96 c.p. art. 97 c.p. art. 98 c.p. art. 314 comma 2 c.p.p. art. 54 l. 24 novembre 1981, n. 689
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