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153413
IDG840900071
84.09.00071 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Catamo Luigi
Armi ed oggetti atti ad offendere
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 10, pt. 2, pag. 595-598
D5206
E' da ritenere che la sanzione prevista dall' art. 4 comma 3 l. 110/1975 si riferisca esclusivamente alle c.d. "armi improprie" di cui al comma precedente dello stesso articolo, e non anche alle c.d. "armi proprie" di cui al comma 1 articolo citato. Resta in vigore, quale norma generale, l' art. 699 c.p., cosi' come si deduce "a contrariis" dall' art. 4 comma 9 l. 110/1975, nonche' dall' art. 40 stessa legge, raccordato dalla l. 497/1974. A parte dunque le speciali ipotesi di cui ai commi 4 e 5 art. 4 l. 110/1975, passibili di concorso formale con altre ipotesi, il porto illegale integra attualmente le seguenti fattispecie normative, in ordine decrescente di gravita': 1) porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o munizioni da guerra e similari, punito dall' art. 4 l. 895/1967, sostituito dall' art. 12 l. 497/1974; 2) porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi comuni da sparo, punito dall' art. 14 comma 1 l. 497/1974, in relazione all' art. 4 l. 895/1967, sostituito dall' art. 12 l. 497/1974; 3) porto illegale fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa di armi proprie, diverse da quelle sub 1) e 2), ed anche di esse in luogo privato, diverso dalla casa di abitazione e dalle appartenenze di essa, punito dall' art. 699 c.p., modificato dall' art. 14 comma 2 l. 497/1974; 4) porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa di oggetti atti ad offendere, punito dall' art. 4 comma 3 l. 110/1975.
art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 699 c.p. art. 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895 art. 12 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
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