| E' da ritenere che la sanzione prevista dall' art. 4 comma 3 l.
110/1975 si riferisca esclusivamente alle c.d. "armi improprie" di
cui al comma precedente dello stesso articolo, e non anche alle c.d.
"armi proprie" di cui al comma 1 articolo citato. Resta in vigore,
quale norma generale, l' art. 699 c.p., cosi' come si deduce "a
contrariis" dall' art. 4 comma 9 l. 110/1975, nonche' dall' art. 40
stessa legge, raccordato dalla l. 497/1974. A parte dunque le
speciali ipotesi di cui ai commi 4 e 5 art. 4 l. 110/1975, passibili
di concorso formale con altre ipotesi, il porto illegale integra
attualmente le seguenti fattispecie normative, in ordine decrescente
di gravita': 1) porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi o munizioni da guerra e similari, punito dall' art. 4 l.
895/1967, sostituito dall' art. 12 l. 497/1974; 2) porto illegale in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi comuni da sparo, punito
dall' art. 14 comma 1 l. 497/1974, in relazione all' art. 4 l.
895/1967, sostituito dall' art. 12 l. 497/1974; 3) porto illegale
fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa di armi
proprie, diverse da quelle sub 1) e 2), ed anche di esse in luogo
privato, diverso dalla casa di abitazione e dalle appartenenze di
essa, punito dall' art. 699 c.p., modificato dall' art. 14 comma 2 l.
497/1974; 4) porto senza giustificato motivo fuori dalla propria
abitazione o dalle appartenenze di essa di oggetti atti ad offendere,
punito dall' art. 4 comma 3 l. 110/1975.
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