| 153414 | |
| IDG840900072 | |
| 84.09.00072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Cassia Aldo
| |
| Considerazioni su di un caso in materia edilizia
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 10, pt. 2, pag. 598-608
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D540; D1822
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore di Roma con sentenza 16
dicembre 1980, e' da ritenere che la fattispecie di una licenza
edilizia, rilasciata in data 6 dicembre 1972, a seguito della quale i
proprietari avevano regolarmente iniziato i lavori entro l' anno, per
poi non addivenire all' ultimazione entro i tre anni ex art. 10 l.
765/1967, non configura, qualora i proprietari abbiano ripreso i
lavori alcuni anni dopo senza altro richiedere al Comune, l' ipotesi
dei lavori edilizi abusivi, con conseguenze amministrative
contravvenzionali nonche' di decadenza dalla originaria licenza, e
penali, dovendo ritenersi applicabile ai lavori in oggetto la proroga
ex art. 18 d.l. 4/1981 (la licenza rilasciata rimane salva qualora i
lavori vengano completati entro sei anni dall' entrata in vigore
della l. 10/1977). Cio' in quanto vi e' una riserva di legge, ex art.
4 l. 10/1977, sui termini di inizio e fine lavori, avendo in questa
sede i regolamenti solamente poteri normativi nel campo delle
modalita' esecutive; pertanto, alla data di entrata in vigore della
legge citata, i proprietari edificanti avevano il diritto di
usufruire della proroga e proseguire legittimamente i lavori.
| |
| l. 25 giugno 1865, n. 2359
r.d. l. 25 marzo 1935, n. 640
l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765
l. 28 gennaio 1977, n. 10
d.l. 8 gennaio 1981, n. 4
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |