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153414
IDG840900072
84.09.00072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cassia Aldo
Considerazioni su di un caso in materia edilizia
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 10, pt. 2, pag. 598-608
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D540; D1822
Contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore di Roma con sentenza 16 dicembre 1980, e' da ritenere che la fattispecie di una licenza edilizia, rilasciata in data 6 dicembre 1972, a seguito della quale i proprietari avevano regolarmente iniziato i lavori entro l' anno, per poi non addivenire all' ultimazione entro i tre anni ex art. 10 l. 765/1967, non configura, qualora i proprietari abbiano ripreso i lavori alcuni anni dopo senza altro richiedere al Comune, l' ipotesi dei lavori edilizi abusivi, con conseguenze amministrative contravvenzionali nonche' di decadenza dalla originaria licenza, e penali, dovendo ritenersi applicabile ai lavori in oggetto la proroga ex art. 18 d.l. 4/1981 (la licenza rilasciata rimane salva qualora i lavori vengano completati entro sei anni dall' entrata in vigore della l. 10/1977). Cio' in quanto vi e' una riserva di legge, ex art. 4 l. 10/1977, sui termini di inizio e fine lavori, avendo in questa sede i regolamenti solamente poteri normativi nel campo delle modalita' esecutive; pertanto, alla data di entrata in vigore della legge citata, i proprietari edificanti avevano il diritto di usufruire della proroga e proseguire legittimamente i lavori.
l. 25 giugno 1865, n. 2359 r.d. l. 25 marzo 1935, n. 640 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765 l. 28 gennaio 1977, n. 10 d.l. 8 gennaio 1981, n. 4
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