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| IDG840900073 | |
| 84.09.00073 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ghiara Aldo
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| Applicazione delle sanzioni sostitutive su richiesta dell' inputato:
condizioni, caratteri, effetti
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| nota a ord. Pret. Torino 16 dicembre 1981
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| Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 10, pt. 3, pag. 588-594
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D50320; D5035
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| Contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore di Torino con ordinanza
1612/1981, e' da ritenere costituzionalmente legittima (con
riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.) la previsione dell' art. 77
l. 689/1981, in quanto subordina l' applicazione della sanzione
sostitutiva, oltreche' alla richiesta dell' imputato, al parere
favorevole del Pubblico Ministero. Tale norma deve infatti essere
coordinata con una corretta lettura dell' art. 79 legge citata, a
mente del quale, anche nel caso di parere sfavorevole del Pubblico
Ministero, il giudice puo' sempre applicare la sanzione sostitutiva,
a seguito del dibattimento, se lo ritenga e se l' imputato ne abbia
previamente fatto richiesta. La locuzione "dichiara estinto il
reato", di cui al comma 1 dell' art. 77 va poi intesa nel senso di
una vera e propria sentenza nel proscioglimento, la quale tuttavia ha
alcune caratteristiche "sui generis" (vedi artt. 77, 81 e 83 legge
citata), importando particolari obblighi e conseguenze per il
prosciolto. Insieme ad una estensione dei casi nei quali e' possibile
applicare la norma in esame, sarebbe tuttavia auspicabile una sua
riformulazione in termini piu' chiari, in modo da evitare difficolta'
ed incertezze interpretative.
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| art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 79 l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 81 l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 83 l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 3 comma 1 Cost.
art. 24 comma 2 Cost.
art. 101 comma 2 Cost.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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