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153415
IDG840900073
84.09.00073 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ghiara Aldo
Applicazione delle sanzioni sostitutive su richiesta dell' inputato: condizioni, caratteri, effetti
nota a ord. Pret. Torino 16 dicembre 1981
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 10, pt. 3, pag. 588-594
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50320; D5035
Contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore di Torino con ordinanza 1612/1981, e' da ritenere costituzionalmente legittima (con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.) la previsione dell' art. 77 l. 689/1981, in quanto subordina l' applicazione della sanzione sostitutiva, oltreche' alla richiesta dell' imputato, al parere favorevole del Pubblico Ministero. Tale norma deve infatti essere coordinata con una corretta lettura dell' art. 79 legge citata, a mente del quale, anche nel caso di parere sfavorevole del Pubblico Ministero, il giudice puo' sempre applicare la sanzione sostitutiva, a seguito del dibattimento, se lo ritenga e se l' imputato ne abbia previamente fatto richiesta. La locuzione "dichiara estinto il reato", di cui al comma 1 dell' art. 77 va poi intesa nel senso di una vera e propria sentenza nel proscioglimento, la quale tuttavia ha alcune caratteristiche "sui generis" (vedi artt. 77, 81 e 83 legge citata), importando particolari obblighi e conseguenze per il prosciolto. Insieme ad una estensione dei casi nei quali e' possibile applicare la norma in esame, sarebbe tuttavia auspicabile una sua riformulazione in termini piu' chiari, in modo da evitare difficolta' ed incertezze interpretative.
art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 79 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 81 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 83 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 3 comma 1 Cost. art. 24 comma 2 Cost. art. 101 comma 2 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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