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153417
IDG840900075
84.09.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Salvini Guido
Riflessioni sulla gestione dei processi per reati di terrorismo e sulle nuove disposizioni in tema di dissociazione dalla lotta armata
intervento svolto al seminario sul terrorismo promosso da Magistratura democratica, Sasso Marconi, 19-21 marzo 1982
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 10, pt. 3, pag. 601-606
D5104; D542
L' essere uno solo il rappresentante della pubblica accusa in occasione di dibattimenti con numerosi imputati di reati concernenti fatti di terrorismo, implica una estrema gravosita' del compito al primo affidato, provocando necessariamente l' appiattimento delle richieste per ogni singola posizione. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte, nei confronti del reato di cui all' art. 306 c.p. (partecipazione semplice a banda armata) non e' configurabile il divieto della concessione della liberta' provvisoria. Ad una prima lettura del testo della c.d. legge sui pentiti approvata il 5 marzo 1982 dalla Camera: a) non appare necessario, ai fini dell' applicazione della causa di non punibilita' di cui all' art. 1, una vera e propria collaborazione "operativa", con indicazione di fatti specifici riferentesi ad altri, ma solo una dissociazione qualificata; b) il rischio che le pene per i c.d. pentiti responsabili di gravissimi reati, possano essere ridotte eccessivamente, o addirittura annullate, e' puramente teorico, in quanto solo parte dei benefici ivi previsti e' di carattere vincolato, essendo per il resto affidati alla discrezionalita' del giudice.
art. 306 c.p. art. 165 ter c.p.p. art. 225 bis c.p.p. art. 8 comma 2 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
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