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| IDG840900075 | |
| 84.09.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Salvini Guido
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| Riflessioni sulla gestione dei processi per reati di terrorismo e
sulle nuove disposizioni in tema di dissociazione dalla lotta armata
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| intervento svolto al seminario sul terrorismo promosso da
Magistratura democratica, Sasso Marconi, 19-21 marzo 1982
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| Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 10, pt. 3, pag. 601-606
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| D5104; D542
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| L' essere uno solo il rappresentante della pubblica accusa in
occasione di dibattimenti con numerosi imputati di reati concernenti
fatti di terrorismo, implica una estrema gravosita' del compito al
primo affidato, provocando necessariamente l' appiattimento delle
richieste per ogni singola posizione. Contrariamente a quanto
ritenuto dalla Suprema Corte, nei confronti del reato di cui all'
art. 306 c.p. (partecipazione semplice a banda armata) non e'
configurabile il divieto della concessione della liberta'
provvisoria. Ad una prima lettura del testo della c.d. legge sui
pentiti approvata il 5 marzo 1982 dalla Camera: a) non appare
necessario, ai fini dell' applicazione della causa di non punibilita'
di cui all' art. 1, una vera e propria collaborazione "operativa",
con indicazione di fatti specifici riferentesi ad altri, ma solo una
dissociazione qualificata; b) il rischio che le pene per i c.d.
pentiti responsabili di gravissimi reati, possano essere ridotte
eccessivamente, o addirittura annullate, e' puramente teorico, in
quanto solo parte dei benefici ivi previsti e' di carattere
vincolato, essendo per il resto affidati alla discrezionalita' del
giudice.
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| art. 306 c.p.
art. 165 ter c.p.p.
art. 225 bis c.p.p.
art. 8 comma 2 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
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