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153421
IDG840900079
84.09.00079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerqua Luigi Domenico
Considerazioni in tema di esportazione di valuta da parte del non residente
nota a Cass. sez. II pen. 18 dicembre 1981
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 11, pt. 2, pag. 632-639
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538
Contrariamente a quanto sentenziato dalla Suprema Corte la quale ha ritenuto che commette il reato previsto dall' art. 1 l. 159/1976, colui il quale, avendo omesso di compilare il modello V-2 all' atto dell' entrata nel territorio dello Stato, tenti di riesportare la valuta senza autorizzazione, e' da ritenere che in siffatta ipotesi non si possa configurare una "importazione" di valuta a cui sia seguita successivamente una "esportazione", ma solo un "passaggio in transito" della valuta stessa. Discutibile e' inoltre l' affermazione che il predetto modello V-2 abbia natura di autorizzazione amministrativa. Inoltre, la prova da parte del non residente che la valuta estera che intende esportare si tratta della stessa valuta estera a suo tempo introdotta, puo' essere fornita con ogni mezzo, e non solo con il modello V-2, come invece sostenuto dalla Corte di Cassazione.
d.l. 6 giugno 1956, n. 476 art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 l. 30 aprile 1976, n. 159
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