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| IDG840900082 | |
| 84.09.00082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Albamonte Adalberto
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| Considerazioni sulle cosiddette sanzioni amministrative accessorie e
sul sequestro cautelare introdotti dalla legge n. 689 del 1981
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| Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 11, pt. 3, pag. 659-666
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5051; D61110
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| La l. 689/81 ha introdotto diverse sanzioni amministrative
accessorie, che possono essere raggruppate in due tipi: a) sanzioni
personali: in questa categoria rientrano le sanzioni che consistono
nella privazione o sospensione di facolta' o diritti derivanti da
provvedimenti dell' Amministrazione, le quali devono ritenersi
applicabili non solo agli illeciti depenalizzati con tale legge, ma
anche a quelli in precedenza depenalizzati. L' applicazione di esse
e' sempre facoltativa e non e' consentita la loro esecuzione fino a
che e' in corso il giudizio di opposizione dell'
ordinanza-ingiunzione, ivi compresa la fase del ricorso per
Cassazione; b) la confisca, la quale ha natura di sanzione
patrimoniale e serve a rimuovere la situazione di danno o di pericolo
verificatasi. Il sequestro, pure previsto della l. 689/81, ha invece
finalita' diverse, adempiendo alla duplice funzione di facilitare l'
accertamento della violazione e di conservare le cose suscettibili di
confisca. A tale sequestro procede la polizia amministrativa e
giudiziaria. Sono pero' escluse dal sequestro amministrativo tutte le
ipotesi previste dal codice di procedura penale. Parimenti l' organo
amministrativo procedente all' accertamento non ha il c.d. potere di
"fermo reale", previsto solo in materia di polizia giudiziaria dal
codice di rito.
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| l. 24 novembre 1981, n. 689
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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