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153424
IDG840900082
84.09.00082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Albamonte Adalberto
Considerazioni sulle cosiddette sanzioni amministrative accessorie e sul sequestro cautelare introdotti dalla legge n. 689 del 1981
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 11, pt. 3, pag. 659-666
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5051; D61110
La l. 689/81 ha introdotto diverse sanzioni amministrative accessorie, che possono essere raggruppate in due tipi: a) sanzioni personali: in questa categoria rientrano le sanzioni che consistono nella privazione o sospensione di facolta' o diritti derivanti da provvedimenti dell' Amministrazione, le quali devono ritenersi applicabili non solo agli illeciti depenalizzati con tale legge, ma anche a quelli in precedenza depenalizzati. L' applicazione di esse e' sempre facoltativa e non e' consentita la loro esecuzione fino a che e' in corso il giudizio di opposizione dell' ordinanza-ingiunzione, ivi compresa la fase del ricorso per Cassazione; b) la confisca, la quale ha natura di sanzione patrimoniale e serve a rimuovere la situazione di danno o di pericolo verificatasi. Il sequestro, pure previsto della l. 689/81, ha invece finalita' diverse, adempiendo alla duplice funzione di facilitare l' accertamento della violazione e di conservare le cose suscettibili di confisca. A tale sequestro procede la polizia amministrativa e giudiziaria. Sono pero' escluse dal sequestro amministrativo tutte le ipotesi previste dal codice di procedura penale. Parimenti l' organo amministrativo procedente all' accertamento non ha il c.d. potere di "fermo reale", previsto solo in materia di polizia giudiziaria dal codice di rito.
l. 24 novembre 1981, n. 689
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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