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153428
IDG840900086
84.09.00086 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzo Gioacchino
Note sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del fabbricato abusivo
comunicazione inviata al Convegno sul tema "Il territorio", Latina, 5-7 novembre 1982
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 12, pt. 2, pag. 733-736
D50415; D540; D18225; D18227
La nuova formulazione dell' art. 165 c.p. ha posto al giudice il problema della possibilita' o meno di subordinare, nel caso di condanna per reati edilizi, la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell' opera abusiva (intesa tale demolizione come rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, dato che il limite alla concessione di tale beneficio e' in detta norma ricondotto al fatto che "la legge non disponga altrimenti"). Secondo l' A., la soluzione al quesito e' decisamente negativa, in quanto nel caso "de quo" e' da individuare nella normativa vigente (art. 15 l. 10/1977) un sistema sanzionatorio (amministrativo) che individua l' autorita' (amministratore) competente a rinnovare le conseguenze di una condotta che puo' anche assumere i connotati del reato edilizio, escludendo in tal modo la competenza concorrente del giudice penale.
art. 165 c.p. l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 15 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 128 l. 24 novembre 1981, n. 689
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