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153432
IDG840900090
84.09.00090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Volpe Giovanni
La nozione di "modica quantita'" di sostanze stupefacenti negli artt. 80 e 72 della legge 22 dicembre 1975 n. 685
Giust. pen., an. 88 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 57-64
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414
La nozione di "modica quantita'" di sostanze stupefacenti, di cui all' art. 80 l. 685/75, in assenza di dati normativi specifici e oscillando al proposito la giurisprudenza, si ritiene di individuare avendo riguardo al rapporto che, di fatto, intercorre tra la sostanza tossica e il singolo tossicomane. Alla luce di cio', costituisce "modica quantita'", avuto riguardo alla qualita' e quantita' della sostanza e allo stato del detentore, quella occorrente per il consumo personale protratto per quattro-cinque giorni. Criteri diversi ed autonomi sono invece necessari per delineare il medesimo concetto, contenuto nell' art. 72 stessa legge. Alla stregua di tale norma, e' "modico spacciatore" colui che detiene quantita' sufficienti a soddisfare per un giorno i bisogni di piu' consumatori-clienti, e destinata al loro uso personale.
art. 72 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 80 l. 22 dicembre 1975, n. 685
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