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153433
IDG840900091
84.09.00091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mencarelli Franco
Il principio di unita' della giurisdizione e la nuova disciplina dei rapporti tra procedimento penale e tributario
Giust. pen., an. 88 (1983), fasc. 1, pt. 3, pag. 57-63
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2191; D6002; D6013
La l. 516/1982, di abolizione della pregiudiziale tributaria, ha altresi' derogato all' art. 3 c.p.p., statuendo che i procedimenti penale e tributario abbiano un loro sviluppo indipendente. L' affermazione contenuta nell' art. 12 di detta legge, secondo la quale la sentenza penale avrebbe autorita' di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che hanno formato oggetto del giudizio, va intesa non nel suo significato strettamente letterale, bensi' deve essere interpretata come delineante un rapporto tra procedimenti pregiudicati e pregiudiziali. Il procedimento penale, una volta sfociato in cosa giudicata, avrebbe cioe' l' effetto tipico della definizione della questione pregiudiziale: effetto di accertamento probatorio, oggetto a sua volta di libera valutazione da parte del giudice tributario.
art. 3 c.p.p. art. 21 c.p.p. art. 27 c.p.p. art. 28 c.p.p. art. 12 comma 1 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 l. 7 agosto 1982, n. 516
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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