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153439
IDG840900097
84.09.00097 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scolozzi Aldo
Alcune considerazioni sulla legge 12 agosto 1982 n. 532
Giust. pen., an. 88 (1983), fasc. 2, pt. 3, pag. 117-122
D611; D61128; D60304; D61012; D61400
In merito alla legge n. 532 del 1982, si osserva: 1) La legge non prevede che la richiesta di riesame debba essere corredata dai motivi che la supportano, i quali motivi possono pertanto anche non essere indicati. Il Tribunale decide sulla base della cognizione dell' intero procedimento, senza tuttavia poter supplire a eventuali carenze istruttorie. 2) Il pubblico ministero non puo' procedere con istruzione sommaria oltre l' anno dall' iscrizione del procedimento nell' apposito registro e quindi, oltre tale data, deve trasmettere gli atti al giudice istruttore per l' istruttoria formale. In caso di protrazione di tale forma di istruttoria oltre il termine previsto, essendo l' istruzione formale tassativamente stabilita dalla legge e pertanto non applicabile l' art. 389 c.p.p., si avra' la nullita' dell' istruzione sommaria e dei successivi atti del giudizio. 3) In caso di omessa convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, o di caducazione dello stesso per revoca da parte del Tribunale, o per decorrenza dei brevi termini per il riesame, e' da ritenere ugualmente che le prove dei reati oggettivamente manifestatisi siano sempre utilizzabili ai fini del libero convincimento del giudice, anche dopo il venir meno del provvedimento cautelare.
art. 246 c.p.p. art. 254 c.p.p. art. 259 c.p.p. art. 277 c.p.p. art. 389 c.p.p. l. 12 agosto 1982, n. 532
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