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| IDG840900097 | |
| 84.09.00097 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scolozzi Aldo
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| Alcune considerazioni sulla legge 12 agosto 1982 n. 532
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| Giust. pen., an. 88 (1983), fasc. 2, pt. 3, pag. 117-122
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| D611; D61128; D60304; D61012; D61400
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| In merito alla legge n. 532 del 1982, si osserva: 1) La legge non
prevede che la richiesta di riesame debba essere corredata dai motivi
che la supportano, i quali motivi possono pertanto anche non essere
indicati. Il Tribunale decide sulla base della cognizione dell'
intero procedimento, senza tuttavia poter supplire a eventuali
carenze istruttorie. 2) Il pubblico ministero non puo' procedere con
istruzione sommaria oltre l' anno dall' iscrizione del procedimento
nell' apposito registro e quindi, oltre tale data, deve trasmettere
gli atti al giudice istruttore per l' istruttoria formale. In caso di
protrazione di tale forma di istruttoria oltre il termine previsto,
essendo l' istruzione formale tassativamente stabilita dalla legge e
pertanto non applicabile l' art. 389 c.p.p., si avra' la nullita'
dell' istruzione sommaria e dei successivi atti del giudizio. 3) In
caso di omessa convalida del sequestro operato dalla polizia
giudiziaria, o di caducazione dello stesso per revoca da parte del
Tribunale, o per decorrenza dei brevi termini per il riesame, e' da
ritenere ugualmente che le prove dei reati oggettivamente
manifestatisi siano sempre utilizzabili ai fini del libero
convincimento del giudice, anche dopo il venir meno del provvedimento
cautelare.
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| art. 246 c.p.p.
art. 254 c.p.p.
art. 259 c.p.p.
art. 277 c.p.p.
art. 389 c.p.p.
l. 12 agosto 1982, n. 532
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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