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Documento


153440
IDG840900098
84.09.00098 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Patane' Sebastiano
Testimoni e confidenti
Giust. pen., an. 88 (1983), fasc. 2, pt. 3, pag. 122-125
D6101; D6146; D61406
Dalla figura del testimone, processualmente regolata e ben definita, si distingue quella del confidente, di cui il codice si occupa indirettamente nell' art. 349 c.p.p., sancendo il divieto assoluto di ricezione ed utilizzazione nel processo di notizie avute da confidenti, anche se attraverso la polizia giudiziaria. Diverso e' inoltre il contenuto della confidenza da quello della testimonianza. La prima consiste infatti nel "fornire notizie" che si sostanziano in elementi utili per le indagini di polizia giudiziaria.
art. 219 c.p.p. art. 348 c.p.p. art. 349 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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