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| IDG840900109 | |
| 84.09.00109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Corso Piermaria
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| In merito alla pretesa non configurabilita' di un "Tribunale Militare
della liberta'"
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| nota a ord. Trib. Mil. Roma 21 settembre 1982
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| Cass. pen., an. 23 (1983), fasc. 2, pag. 434-439
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D6612; D611
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| La pronuncia da cui traggono spunto le note dell' A., constatato che
l' attuale organico dei Tribunali militari non consente la
composizione di sezioni (c.d. Tribunali della liberta') con i criteri
previsti, ne esclude l' insediamento nell' ordinamento militare. L'
A. rileva che i continui adeguamenti della normativa processuale, cui
e' sottoposto l' ordinamento ordinario, non sono mai stati estesi
alla giustizia militare. Rileva inoltre che principio generale (art.
261 c.p.mil.p.) impone l' applicabilita' tout court delle norme
ordinarie al procedimento militare. Osserva che comunque,
prescindendo dagli aspetti relativi alla competenza per territorio,
e' possibile individuare un organo non istruttorio e collegiale
distinto dalla Corte militare d' Appello che possa rivestire le
competenze del Tribunale della liberta' nell' ambito dell'
ordinamento militare. Rileva infine che, per quanto presente nei
lavori preparatori, il problema d' incompatibilita' per il magistrato
che abbia gia' avuto "funzioni" nell' ambito del medesimo
procedimento non si pone nel caso di specie non potendosi
individuare, almeno formalmente, una sentenza.
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| art. 263 ter c.p.p.
art. 261 c.p.mil.p.
l. 12 agosto 1982, n. 532
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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