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153451
IDG840900109
84.09.00109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Corso Piermaria
In merito alla pretesa non configurabilita' di un "Tribunale Militare della liberta'"
nota a ord. Trib. Mil. Roma 21 settembre 1982
Cass. pen., an. 23 (1983), fasc. 2, pag. 434-439
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6612; D611
La pronuncia da cui traggono spunto le note dell' A., constatato che l' attuale organico dei Tribunali militari non consente la composizione di sezioni (c.d. Tribunali della liberta') con i criteri previsti, ne esclude l' insediamento nell' ordinamento militare. L' A. rileva che i continui adeguamenti della normativa processuale, cui e' sottoposto l' ordinamento ordinario, non sono mai stati estesi alla giustizia militare. Rileva inoltre che principio generale (art. 261 c.p.mil.p.) impone l' applicabilita' tout court delle norme ordinarie al procedimento militare. Osserva che comunque, prescindendo dagli aspetti relativi alla competenza per territorio, e' possibile individuare un organo non istruttorio e collegiale distinto dalla Corte militare d' Appello che possa rivestire le competenze del Tribunale della liberta' nell' ambito dell' ordinamento militare. Rileva infine che, per quanto presente nei lavori preparatori, il problema d' incompatibilita' per il magistrato che abbia gia' avuto "funzioni" nell' ambito del medesimo procedimento non si pone nel caso di specie non potendosi individuare, almeno formalmente, una sentenza.
art. 263 ter c.p.p. art. 261 c.p.mil.p. l. 12 agosto 1982, n. 532
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