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153456
IDG840900114
84.09.00114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zagrebelsky Vladimiro
Osservazioni sul disegno di legge 1329/C e sulla disciplina della responsabilita' dei magistrati
Cass. pen., an. 23 (1983), fasc. 2, pag. 504-511
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02307; D0231; D0230; D60301
L' A. condivide la scelta di tipizzazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, al di la' della garanzia che indubbiamente cio' costituisce per il magistrato accusato. Osserva che la legittimazione a promuovere l' azione disciplinare compete al Ministro, e' attribuita sotto forma di facolta' dall' art. 107 Cost.: tale ambito di discrezionalita' verrebbe comunque limitato dalla accennata tendenza alla tipizzazione. L' A. e' favorevole al mantenimento della titolarita' a promuovere l' azione anche al Procuratore Generale della Cassazione; suggerisce che, in sede di riforma, la stessa coinvolga anche il rito disciplinare.
art. 107 Cost. art. 112 Cost. art. 74 c.p.p. r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511
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