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153471
IDG840900129
84.09.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Petrone Marino
Aspetti costituzionali della depenalizzazione
relazione al Convegno su "Misure alternative e depenalizzazione in una moderna prospettiva di difesa sociale", Roma, 2-3 dicembre 1977
Rass. penit. crim., an. 1 (1979), fasc. 3-4, pag. 83-90
F4252; D5030; D0402
Viene affrontato il tema concernente gli aspetti costituzionali della depenalizzazione, cioe' del trasferimento di ipotesi criminose nell' area dell' illecito amministrativo, pur senza disporne l' eliminazione, nel qual caso si tratterebbe di "decriminalizzazione". La verifica delle implicazioni costituzionali di tale operazione si muove su due diversi ordini di indagine: in primo luogo, se la Costituzione offra indicazioni in senso favorevole o meno al piu' generale fenomeno della deflazione penalistica (comprendente, quindi, anche la "decriminalizzazione"); in secondo luogo, se in essa si possano rinvenire limiti che concernano in particolare la depenalizzazione. Secondo l' A., e' possibile dare una risposta complessiva positiva. Sostiene, infatti, che nella Costituzione e' possibile cogliere una generale linea di tendenza alla riduzione dell' area penale, mentre non si rintracciano, in particolare, veri e propri limiti al conseguimento di tali risultati tramite interventi depenalizzanti, salvo in ordine al "quomodo". Al contrario, e' possibile ricavare dalla Costituzione vincoli di segno diametralmente opposto, ossia "oneri" di depenalizzazione.
art. 25 comma 2 Cost. art. 27 comma 3 Cost. art. 3 Cost. art. 102 Cost. art. 113 Cost. disegno di legge governativo 18 ottobre 1977, n. 1799
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