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153475
IDG840900133
84.09.00133 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Flora Giovanni
Prime osservazioni sulle sanzioni per i reati di emissione di assegni senza autorizzazione o "a vuoto" nel disegno di legge n. 1799
comunicazione al Convegno su "Misure alternative e depenalizzazione in una moderna prospettiva di difesa sociale", Roma, 2-3 dicembre 197
Rass. penit. crim., an. 1 (1979), fasc. 3-4, pag. 149-155
D5030; D5370; D5035
Il disegno di legge n. 1799, tra l' altro, tende all' inasprimento della sanzione per alcuni reati oggi troppo lievemente puniti, affiancando alla pena restrittiva della liberta' personale sanzioni "accessorie". A questo criterio, di cui l' A. illustra i motivi ispiratori, si richiamano le norme relative al divieto di emettere assegni per il periodo di un anno e alla pubblicazione della sentenza di condanna, previste, appunto, come pene accessorie per i reati di emissione di assegni a vuoto o senza autorizzazione, "nei casi piu' gravi e quando ricorra la recidiva specifica". L' A. illustra gli aspetti positivi di questa innovazione; tuttavia essa suscita dubbi inerpretativi riguardo all' esatta individuazione dei presupposti richiesti per l' applicazione delle suaccennate sanzioni accessorie: la particolarita' del caso e il requisito della "recidiva specifica". Vengono formulate anche osservazioni critiche nei confronti di queste sanzioni, alla luce dei criteri cui deve ispirarsi una razionale ed efficace politica criminale.
art. 116 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 art. 133 c.p. disegno di legge governativo 18 ottobre 1977, n. 1799
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