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Documento


153476
IDG840900134
84.09.00134 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barone Giuseppe
Brevi osservazioni sull' istituto della liberta' controllata previsto dal disegno di legge n. 1799
comunicazione al Convegno su "Misure alternative e depenalizzazione in una moderna prospettiva di difesa sociale", Roma, 2-3 dicembre 197
Rass. penit. crim., an. 1 (1979), fasc. 3-4, pag. 157-159
D5030; D6440; D5035
Vengono svolte alcune considerazioni sull' istituto della liberta' controllata previsto dal disegno di legge governativo n. 1799. Essa puo' essere irrogata dal giudice di cognizione discrezionalmente entro determinati limiti di pena e con l' imposizione di prescrizioni predeterminate per legge. Tali prescrizioni, previste dal disegno di legge, tutte obbligatorie, sono in parte immutabili ed in parte modificabili dalla Sezione di sorveglianza. Tra quelle immutabili, appare particolarmente pesante, sostiene l' A., quella che impone l' obbligo di portare con se' l' estratto della sentenza di condanna con conseguente automatica revoca della misura stessa in caso di violazione. Tra le seconde, alcune sembrano introdurre addirittura una disparita' di trattamento fra soggetti che svolgono attivita' lavorativa diversa, anche vanificando lo scopo della stessa misura, come nella previsione del ritiro della patente di guida, ad esempio nel caso in cui la patente fosse indispensabile per il lavoro del soggetto colpito dalla sanzione in questione. In definitiva, l' A. ritiene opportuna una piu' precisa configurazione dell' istituto, ai fini di una piu' giusta attuazione delle finalita' della misura, consentendo una maggiore elasticita' nel momento delle prescrizioni, rendendole tutte modificabili dalla Sezione di sorveglianza.
l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 133 c.p. disegno di legge governativo 18 ottobre 1977, n. 1799
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