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153481
IDG840900139
84.09.00139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gironi Emilio
Osservazione a Cass. sez. I pen. 5 novembre 1982
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 11, pt. 2, pag. 454-455
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5206
La decisione, che contraddice l' orientamento precedente, stabilisce che l' inadempimento dell' obbligo di ripetere la denuncia della detenzione di armi in caso di trasferimento da una localita' all' altra dello Stato, integra la contravvenzione prevista dall' art. 58 comma 3 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 e non il delitto di cui agli artt. 10 e 14 della l. 14 ottobre 1974, n. 497. Secondo l' A., al contrario, dovrebbero, in questo caso, essere applicate le norme di cui alla l. 497/1974, che hanno sostituito l' art. 697 c.p. che sanzionava le ipotesi di inosservanza dell' obbligo di denuncia, tra cui l' A. include l' obbligo di rinnovare la denuncia in caso di trasferimento.
art. 697 c.p. art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 art. 10 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497
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