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| IDG840900140 | |
| 84.09.00140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tessitore Giovanni
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| Sulla appellabilita' delle declaratorie di incompetenza territoriale
in materia di misure di prevenzione
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| nota a Cass. sez. I pen. 16 febbraio 1982
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| Foro it., an. 108 (1983), fasc. 11, pt. 2, pag. 463-465
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D63; D5030; D51310; D60211; D6023
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| In precedenza, la Cassazione aveva ritenuto non impugnabile il
provvedimento con cui il Tribunale adito si fosse dichiarato
territorialmente incompetente ad applicare la misura di prevenzione
della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Conseguentemente aveva annullato, per violazione degli artt. 190
comma 2 e 51 c.p.p., il decreto con cui la Corte d' Appello avesse,
in accoglimento del gravame proposto dal Procuratore Generale,
dichiarato la competenza del giudice di primo grado e applicato la
misura di prevenzione. La decisione annotata, invece, non solo
considera appellabile la declinatoria di competenza del giudice di
primo grado, ma individua addirittura nella proposizione della
impugnazione il solo strumento idoneo a rimuovere la situazione di
stasi procedimentale che, a giudizio della Cassazione, potrebbe
venire a crearsi a causa delle particolarita' del procedimento di
prevenzione. Ricostruito il ragionamento della Corte a questo
riguardo, l' A. non lo condivide e sostiene che anche in materia di
prevenzione dovrebbero trovare per intero applicazione i principi
generali sulla competenza fissati nella normativa processuale
ordinaria.
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| art. 42 c.p.p.
art. 51 c.p.p.
art. 190 c.p.p.
l. 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 2 l. 31 maggio 1965, n. 575
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