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153482
IDG840900140
84.09.00140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tessitore Giovanni
Sulla appellabilita' delle declaratorie di incompetenza territoriale in materia di misure di prevenzione
nota a Cass. sez. I pen. 16 febbraio 1982
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 11, pt. 2, pag. 463-465
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D63; D5030; D51310; D60211; D6023
In precedenza, la Cassazione aveva ritenuto non impugnabile il provvedimento con cui il Tribunale adito si fosse dichiarato territorialmente incompetente ad applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Conseguentemente aveva annullato, per violazione degli artt. 190 comma 2 e 51 c.p.p., il decreto con cui la Corte d' Appello avesse, in accoglimento del gravame proposto dal Procuratore Generale, dichiarato la competenza del giudice di primo grado e applicato la misura di prevenzione. La decisione annotata, invece, non solo considera appellabile la declinatoria di competenza del giudice di primo grado, ma individua addirittura nella proposizione della impugnazione il solo strumento idoneo a rimuovere la situazione di stasi procedimentale che, a giudizio della Cassazione, potrebbe venire a crearsi a causa delle particolarita' del procedimento di prevenzione. Ricostruito il ragionamento della Corte a questo riguardo, l' A. non lo condivide e sostiene che anche in materia di prevenzione dovrebbero trovare per intero applicazione i principi generali sulla competenza fissati nella normativa processuale ordinaria.
art. 42 c.p.p. art. 51 c.p.p. art. 190 c.p.p. l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 2 l. 31 maggio 1965, n. 575
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