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153493
IDG840900160
84.09.00160 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Cupis Adriano
Il fedecommesso assistenziale
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 6, pt. 4, pag. 129-131
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3016
La riforma del diritto di famiglia ha ridisciplinato la sostituzione fedecommissionaria, creando l' istituto del c.d. fedecommesso assistenziale avente per finalita' la cura dell' interdetto. Il nuovo testo dell' art. 692 c.c. prevede che la sostituzione fedecommissaria sia ammessa in un solo caso: quello del genitore o di altro discendente in linea retta o del coniuge dell' interdetto, che puo' istituire rispettivamente il figlio, il discendente o il coniuge con l' obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che hanno avuto cura dell' interdetto medesimo. Sono state mosse numerose censure di illegittimita' costituzionale: fra esse l' A. ritiene l' illegittimita' dell' estensione oggettiva della sostituzione fedecommissionaria per violazione dell' art. 29 comma 1 Cost.. L' art. 692 comma 1 c.c. prevede che la sostituzione fedecommissionaria sia compiuta dal testatore a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell' interdetto. L' A. pone l' accento sulla chiara distinzione tra la posizione del sostituto, che ha avuto cura dell' interdetto, e quella del tutore, che ha vigilato sullo svolgimento di questa cura e conclude avvertendo che questo istituto e' rimasto privo di qualsiasi applicazione pratica.
art. 692 c.c. art. 3 Cost. art. 29 Cost. l. 19 maggio 1975, n. 151
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