| 153493 | |
| IDG840900160 | |
| 84.09.00160 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| De Cupis Adriano
| |
| Il fedecommesso assistenziale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 6, pt. 4, pag. 129-131
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D3016
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La riforma del diritto di famiglia ha ridisciplinato la sostituzione
fedecommissionaria, creando l' istituto del c.d. fedecommesso
assistenziale avente per finalita' la cura dell' interdetto. Il nuovo
testo dell' art. 692 c.c. prevede che la sostituzione fedecommissaria
sia ammessa in un solo caso: quello del genitore o di altro
discendente in linea retta o del coniuge dell' interdetto, che puo'
istituire rispettivamente il figlio, il discendente o il coniuge con
l' obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche
costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che
hanno avuto cura dell' interdetto medesimo. Sono state mosse numerose
censure di illegittimita' costituzionale: fra esse l' A. ritiene l'
illegittimita' dell' estensione oggettiva della sostituzione
fedecommissionaria per violazione dell' art. 29 comma 1 Cost.. L'
art. 692 comma 1 c.c. prevede che la sostituzione fedecommissionaria
sia compiuta dal testatore a favore della persona o degli enti che,
sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell' interdetto. L'
A. pone l' accento sulla chiara distinzione tra la posizione del
sostituto, che ha avuto cura dell' interdetto, e quella del tutore,
che ha vigilato sullo svolgimento di questa cura e conclude
avvertendo che questo istituto e' rimasto privo di qualsiasi
applicazione pratica.
| |
| art. 692 c.c.
art. 3 Cost.
art. 29 Cost.
l. 19 maggio 1975, n. 151
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |