| La legge prevede per l' aborto di donna minorenne l' assenso
approvativo dei genitori o del tutore. Entro i primi 90 giorni della
gravidanza il giudice tutelare puo' pero' autorizzare l' aborto anche
se i genitori o il tutelare rifiutino il loro assenso, e qualora vi
siano seri motivi, anche senza la consultazione delle medesime
persone. L' A., riguardo alla prima fattispecie, rileva che, ammessa
l' esistenza dell' aborto di Stato, l' ostacolo costituito dalla
contraria volonta' familiare deve poter essere rimosso dalla
valutazione attribuita alla superiore competenza dell' organo
statale. Per quanto rigurda l' autorizzazione dell' aborto senza
consultazione dei genitori o del tutore il problema e' diverso:
secondo l' A., sottrarre a tali persone la possibilita' di esprimere
la propria opinione su un atto cosi' grave qual e' l' aborto,
costituisce una umiliazione della loro funzione. In particolare, nel
caso dei genitori, vi e' una aperta violazione della norma
costituzionale secondo cui e' dovere e diritto dei genitori
mantenere, educare e istruire i figli ... (art. 30 Cost.). Con la
introdotta disciplina, sostiene l' A., il legislatore, inteso a
sostituire l' aborto di Stato all' aborto clandestino, ha creato l'
aborto clandestino di Stato. Infine, la Corte Costituzionale con la
sentenza 109/1981 ha ritenuto non fondata la questione di
legittimita' costituzionale dell' art. 12 l. 194/1978 sollevata per
violazione dell' art. 30 Cost. osservando che, se la consultazione
dei genitori non e' prescritta, essa non nemmeno esclusa ma lasciata
al prudente apprezzamento del giud 2ice.
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