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153494
IDG840900161
84.09.00161 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Cupis Adriano
L' aborto di donna minorenne
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 6, pt. 4, pag. 131-136
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51800; D0410
La legge prevede per l' aborto di donna minorenne l' assenso approvativo dei genitori o del tutore. Entro i primi 90 giorni della gravidanza il giudice tutelare puo' pero' autorizzare l' aborto anche se i genitori o il tutelare rifiutino il loro assenso, e qualora vi siano seri motivi, anche senza la consultazione delle medesime persone. L' A., riguardo alla prima fattispecie, rileva che, ammessa l' esistenza dell' aborto di Stato, l' ostacolo costituito dalla contraria volonta' familiare deve poter essere rimosso dalla valutazione attribuita alla superiore competenza dell' organo statale. Per quanto rigurda l' autorizzazione dell' aborto senza consultazione dei genitori o del tutore il problema e' diverso: secondo l' A., sottrarre a tali persone la possibilita' di esprimere la propria opinione su un atto cosi' grave qual e' l' aborto, costituisce una umiliazione della loro funzione. In particolare, nel caso dei genitori, vi e' una aperta violazione della norma costituzionale secondo cui e' dovere e diritto dei genitori mantenere, educare e istruire i figli ... (art. 30 Cost.). Con la introdotta disciplina, sostiene l' A., il legislatore, inteso a sostituire l' aborto di Stato all' aborto clandestino, ha creato l' aborto clandestino di Stato. Infine, la Corte Costituzionale con la sentenza 109/1981 ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 12 l. 194/1978 sollevata per violazione dell' art. 30 Cost. osservando che, se la consultazione dei genitori non e' prescritta, essa non nemmeno esclusa ma lasciata al prudente apprezzamento del giud 2ice.
art. 30 Cost. art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194 C. Cost. 25 giugno 1981, n. 109
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