| L' A. osserva che, riguardo alla struttura giuridica dell' istituto
dell' integrazione salariale, la giurisprudenza e' orientatau due
posizioni contrapposte: per una la disciplina che attiene a tale
istituto e' ispirata da principi diversi da quelli del diritto comune
in materia di obbligazioni (principi che, anzi, in presenza delle
condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni, su quelli
reagiscono, derogando alla relativa disciplina); per l' altra,
invece, la disciplina speciale che regola l' istituto non prevale su
quella comune, ma strettamente si conforma ai principi che questa
governano. Rileva tuttavia che la concezione "derogatoria" e'
nettamente prevalente. Ritiene che le ricostruzioni sistematiche
compiute dalla giurisprudenza conducano a risultati alquanto
deludenti; a parziale giustificazione di cio' rileva che buona parte
delle difficolta' che la giurisprudenza incontra nell' inquadrare l'
istituto delle integrazioni salariali dipende dalla notoria
complessita' e dalla contraddittorieta' del materiale normativo,
nonche' dal carente ausilio offerto da una elaborazione dottrinale
approssimativa o attenta solo a profili parziali.
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