| La legge speciale sulla pubblicita' degli autoveicoli stabilisce
quale forma di pubblicita' per i trasferimenti tra vivi: "se il
trasferimento derivi da vendita seguita verbalmente, l' atto scritto
e' supplito, ai fini dell' annotazione nel pubblico registro
automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore,
debitamente autenticata". L' A., esaminando l' ipotesi di regime di
comunione, legale o convenzionale dei rapporti patrimoniali tra
coniugi, segnala un' ipotesi particolare, ma di normale applicazione,
quando un coniuge compie separatamente l' acquisto dell' autoveicolo,
a nome proprio e senza dichiarazione riguardante la comunione dei
beni. L' autoveicolo diviene oggetto della comunione ma il venditore,
nel prestare la dichiarazione richiesta ai fini dell' annotazione nel
pubblico registro automobilistico, non puo' che confessare e quindi
fare ottenere la intestazione dell' autoveicolo al solo nome del
coniuge contraente. L' altro coniuge non e' parte del negozio di
acquisto; non e' parte neppure del rapporto che si instaura con il
venditore in ordine al trasferimento della proprieta' del bene; e'
parte dell' ulteriore rapporto che si instaura a seguito dell'
acquisto, avente ad oggetto l' amministrazione e la disposizione del
bene in comunione. In conclusione l' A. sottolinea ancora che il
sistema di pubblicita' mobiliare, ordinato a base reale, con
continuita' riferita alle dichiarazioni di vendita: a) legittima il
solo coniuge intestatario alla dichiarazione confessoriale del
negozio di vendita dell' autoveicolo oralmente concluso, escludendo
la diversita' di soluzioni proposte nel sistema immobiliare; b) si
pone quale limite di applicazione del principio di diritto
sostanziale, che vuole la parte del rapporto legittimata a confessare
il negozio, in ragione della operativita' esclusiva della
dichiarazione all' interno del sistema di pubblicita'.
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