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Documento


153502
IDG840900169
84.09.00169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marmocchi Enrico
Vendita dell' autoveicolo e comunione dei beni
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 7, pt. 4, pag. 210-214
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30630; D308301; D30128
La legge speciale sulla pubblicita' degli autoveicoli stabilisce quale forma di pubblicita' per i trasferimenti tra vivi: "se il trasferimento derivi da vendita seguita verbalmente, l' atto scritto e' supplito, ai fini dell' annotazione nel pubblico registro automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata". L' A., esaminando l' ipotesi di regime di comunione, legale o convenzionale dei rapporti patrimoniali tra coniugi, segnala un' ipotesi particolare, ma di normale applicazione, quando un coniuge compie separatamente l' acquisto dell' autoveicolo, a nome proprio e senza dichiarazione riguardante la comunione dei beni. L' autoveicolo diviene oggetto della comunione ma il venditore, nel prestare la dichiarazione richiesta ai fini dell' annotazione nel pubblico registro automobilistico, non puo' che confessare e quindi fare ottenere la intestazione dell' autoveicolo al solo nome del coniuge contraente. L' altro coniuge non e' parte del negozio di acquisto; non e' parte neppure del rapporto che si instaura con il venditore in ordine al trasferimento della proprieta' del bene; e' parte dell' ulteriore rapporto che si instaura a seguito dell' acquisto, avente ad oggetto l' amministrazione e la disposizione del bene in comunione. In conclusione l' A. sottolinea ancora che il sistema di pubblicita' mobiliare, ordinato a base reale, con continuita' riferita alle dichiarazioni di vendita: a) legittima il solo coniuge intestatario alla dichiarazione confessoriale del negozio di vendita dell' autoveicolo oralmente concluso, escludendo la diversita' di soluzioni proposte nel sistema immobiliare; b) si pone quale limite di applicazione del principio di diritto sostanziale, che vuole la parte del rapporto legittimata a confessare il negozio, in ragione della operativita' esclusiva della dichiarazione all' interno del sistema di pubblicita'.
art. 2730 c.c. art. 2731 c.c. art. 2732 c.c. r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436 r.d. 29 luglio 1927, n. 1814
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