| E' noto che con l' art. 1 l. 5 marzo 1977 n. 54 i giorni dell'
Epifania, di S. Giuseppe, dell' Ascensione, del Corpus Domini, dei
SS. Apostoli Pietro e Paolo, del 2 giugno (festa nazionale della
Repubblica) e del 4 novembre (festa dell' unita' nazionale) hanno
cessato di essere considerati festivi. Soppresse tali festivita', i
giorni del calendario corrispondenti ad esse vanno completamente
assimilati ai giorni lavorativi ordinari. Per sopperire alla evidente
diminuizione del reddito in relazione alle ore lavorate da parte del
lavoratore subordinato, con la contrattazione collettiva si e'
cercato di limitare tale conseguenza dannosa. In tala ambito assume
particolare rilievo l' accordo interconfederale 26 gennaio 1977; tale
accordo ha previsto una quota di retribuzione corrispondente a quella
spettante prima della soppressione delle festivita', comunque dovuta,
vi sia o non vi sia prestazione. Questo trattamento economico
sostanzialmente doppio per una giornata lavorativa e' subordinato
alla mancata concessione di riposi compensativi corrispondenti alle
giornate festive soppresse lavorate. Al livello interconfederale e'
seguita la contrattazione collettiva che ha portato alcune
innovazioni. Con la tornata contrattuale del 1979, ad esempio, per il
settore dell' industria metalmeccanica privata ed a partecipazione
statale e' stata diversificata la disciplina delle festivita'
religiose abolite, per le quali sono stati previsti permessi
sostitutivi retribuiti e, per il caso di mancata fruizione, il
pagamento della retribuzione corrispondente, e delle festivita'
civili, che sono state considerate spostate, con il riconoscimento
del diritto del lavoratore al trattamento per le festivita' che
coincidono con la domenica.
| |