Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


153505
IDG840900172
84.09.00172 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giannantonio Ettore
Per una legge sull' informatica giuridica: prime osservazioni sul d.p.r. 21 maggio 1981, n. 322
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 7, pt. 4, pag. 236-250
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1727
Il 12 febbraio 1973 veniva ufficialmente inaugurato il Centro elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione. Se in tale momento i mezzi e le strutture erano sicuramente carenti, solo cinque anni dopo il Centro aveva subito uno sviluppo tale da acquisire non soltanto maggiori dimensioni ma soprattutto una nuova fisionomia: non era piu' il sistema elettronico destinato a fornire ai magistrati della Cassazione la giurisprudenza del Massimario, ma un vero e proprio Centro nazionale di informatica giuridica. L' A. sottolinea l' importanza e i limiti del d.p.r. 21 maggio 1981 n. 322, intitolato "Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione". Tale regolamento, dice l' A., non puo' esaurire la normativa in materia, anzi ha reso ancor piu' necessaria l' emanazione di una apposita legge diretta a regolare il settore in un modo e con quella completezza che il decreto non poteva fare. Primo compito della nuova legge dovra' essere quello di riconoscere e qualificare espressamente il servizio di informatica giuridica svolto dal Centro della Cassazione come servizio pubblico. I soggetti previsti dal d.p.r. n. 322 sono da un lato il Ministero di Grazia e Giustizia ed il Centro elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione, dall' altro gli utenti del servizio divisi in tre categorie. La categoria A comprende le aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; la categoria B i soggetti esercenti le professioni legali e i rispettivi Consigli dell' ordine; la categoria C gli altri ordini professionali. L' A. esamina brevemente i caratteri della Convenzione che il Ministero stipula con l' utente al momento dell' ammissione al servizio e conclude affermando che la Convenzione non e' completa in modo da essere pienamente operativa e idonea a tutelare g interessi degli utenti.
d.p.r. 21 maggio 1981, n. 322
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati