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| IDG840900172 | |
| 84.09.00172 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giannantonio Ettore
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| Per una legge sull' informatica giuridica: prime osservazioni sul
d.p.r. 21 maggio 1981, n. 322
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 7, pt. 4, pag. 236-250
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1727
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| Il 12 febbraio 1973 veniva ufficialmente inaugurato il Centro
elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione. Se
in tale momento i mezzi e le strutture erano sicuramente carenti,
solo cinque anni dopo il Centro aveva subito uno sviluppo tale da
acquisire non soltanto maggiori dimensioni ma soprattutto una nuova
fisionomia: non era piu' il sistema elettronico destinato a fornire
ai magistrati della Cassazione la giurisprudenza del Massimario, ma
un vero e proprio Centro nazionale di informatica giuridica. L' A.
sottolinea l' importanza e i limiti del d.p.r. 21 maggio 1981 n. 322,
intitolato "Regolamento per la concessione della utenza del servizio
di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione
della Corte Suprema di Cassazione". Tale regolamento, dice l' A., non
puo' esaurire la normativa in materia, anzi ha reso ancor piu'
necessaria l' emanazione di una apposita legge diretta a regolare il
settore in un modo e con quella completezza che il decreto non poteva
fare. Primo compito della nuova legge dovra' essere quello di
riconoscere e qualificare espressamente il servizio di informatica
giuridica svolto dal Centro della Cassazione come servizio pubblico.
I soggetti previsti dal d.p.r. n. 322 sono da un lato il Ministero di
Grazia e Giustizia ed il Centro elettronico di documentazione della
Corte Suprema di Cassazione, dall' altro gli utenti del servizio
divisi in tre categorie. La categoria A comprende le aziende di Stato
aventi autonomia di bilancio e di gestione; la categoria B i soggetti
esercenti le professioni legali e i rispettivi Consigli dell' ordine;
la categoria C gli altri ordini professionali. L' A. esamina
brevemente i caratteri della Convenzione che il Ministero stipula con
l' utente al momento dell' ammissione al servizio e conclude
affermando che la Convenzione non e' completa in modo da essere
pienamente operativa e idonea a tutelare g interessi degli utenti.
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| d.p.r. 21 maggio 1981, n. 322
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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