| 153506 | |
| IDG840900173 | |
| 84.09.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Ciliento Lorenzo
| |
| Minore eta': illegittimi l' art. 12 e l' art. 7 l. 27 maggio 1929, n.
847
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a C. Cost. 2 febbraio 1982, n. 16
| |
| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 7, pt. 4, pag. 250-253
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D30123; D300002
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. esamina la sentenza della Corte Costituzionale che ha
dichiarato l' illegittimita' dell' art. 12 legge matrimoniale. La
Corte ha relativizzato la capacita' legale di agire dei nubendi nell'
atto di scelta del matrimonio, civile o concordatario quale suo
requisito essenziale, disciplinato in tutto dal diritto dello Stato.
E cio' risulta chiaramente dalla motivazione, dove questa indicizza
la capacita' legale d' agire ad un preciso interesse personale del
soggetto, il quale viene invero tutelato dall' ordinamento
soprattutto in quelle attivita' che possono arrecare pregiudizio ai
suoi interessi, sia patrimoniali, sia personali. La regola generale
dell' art. 2 c.c., tradotta nella capacita' d' agire speciale dell'
art. 84 c.c., che nella specie consente il compimento dell' atto
giuridico ad un' eta' inferiore, ha dunque motivato la giusta
applicazione dell' art. 3 della Costituzione. Ai sensi dell' art. 27
l. 87/1953, il quale dispone che la Corte puo' dichiarare "quali sono
le altre disposizioni legislative la cui illegittimita' deriva come
conseguenza della decisione adottata", la sentenza ha dichiarato
infine l' illegittimita' costituzionale anche dell' art. 7 legge
matrimoniale, nella parte in cui non dispone che l' autorita'
giudiziaria decida sull' opposizione al matrimonio, anche allorche'
questa sia fondata sul difetto di eta' per l' art. 84 c.c..
| |
| art. 2 c.c.
art. 84 c.c.
art. 7 l. 27 maggio 1929, n. 847
art. 12 l. 27 maggio 1929, n. 847
art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |