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Documento


153506
IDG840900173
84.09.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciliento Lorenzo
Minore eta': illegittimi l' art. 12 e l' art. 7 l. 27 maggio 1929, n. 847
nota a C. Cost. 2 febbraio 1982, n. 16
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 7, pt. 4, pag. 250-253
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30123; D300002
L' A. esamina la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 12 legge matrimoniale. La Corte ha relativizzato la capacita' legale di agire dei nubendi nell' atto di scelta del matrimonio, civile o concordatario quale suo requisito essenziale, disciplinato in tutto dal diritto dello Stato. E cio' risulta chiaramente dalla motivazione, dove questa indicizza la capacita' legale d' agire ad un preciso interesse personale del soggetto, il quale viene invero tutelato dall' ordinamento soprattutto in quelle attivita' che possono arrecare pregiudizio ai suoi interessi, sia patrimoniali, sia personali. La regola generale dell' art. 2 c.c., tradotta nella capacita' d' agire speciale dell' art. 84 c.c., che nella specie consente il compimento dell' atto giuridico ad un' eta' inferiore, ha dunque motivato la giusta applicazione dell' art. 3 della Costituzione. Ai sensi dell' art. 27 l. 87/1953, il quale dispone che la Corte puo' dichiarare "quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimita' deriva come conseguenza della decisione adottata", la sentenza ha dichiarato infine l' illegittimita' costituzionale anche dell' art. 7 legge matrimoniale, nella parte in cui non dispone che l' autorita' giudiziaria decida sull' opposizione al matrimonio, anche allorche' questa sia fondata sul difetto di eta' per l' art. 84 c.c..
art. 2 c.c. art. 84 c.c. art. 7 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 12 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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