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Documento


153509
IDG840900176
84.09.00176 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampietro Pasquale
Vigilanza e controllo sugli scarichi: le competenze secondo la legge "Merli" ed il servizio sanitario nazionale. L' esperienza della Regione Emilia-Romagna
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 7, pt. 4, pag. 269-272
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539; D1882
La legge n. 833 del 1978 ha affidato ai Comuni, singoli e associati, e alle comunita' montane, sottraendoli alle Province, le funzioni di vigilanza e controllo degli scarichi. L' A. osserva che sul tema e' sorta una viva polemica, sostenendosi obiezioni tecniche, politiche, istituzionali ed esamina in particolare il tema del "coordinamento dei rispettivi servizi" (art. 22 lett. c legge n. 833 citata). La Regione Emilia-Romagna ha legiferato sul punto, operando una distinzione tra vigilanza e controllo di tipo ispettivo sullo scarico e sull' insediamento, che puo' essere svolto anche da ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria, da quello di tipo tecnico-analitico, che necessita di indagini di laboratorio. La legge regionale 4 maggio 1982 n. 19 riserva al servizio di igiene pubblica: "la vigilanza igienica e il controllo degli inquinamenti; la vigilanza igienica e il controllo sugli scarichi di qualsiasi tipo, con lo svolgimento di tutte le attivita' tecniche attinenti alla loro programmazione, coordinamento e organizzazione, alle connesse attivita' istruttorie di vigilanza e controllo"; "proponendo al Sindaco i provvedimenti di sua competenza" e "in caso di immediato pericolo adotta gli atti cautelativi necessari".
l. 10 maggio 1976, n. 319 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 l. 23 dicembre 1978, n. 833 l. 24 dicembre 1979, n. 650 l.r. ER 7 settembre 1981, n. 33 l.r. ER 4 maggio 1982, n. 19 l.r. ER 29 gennaio 1983, n. 7
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