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153513
IDG840900180
84.09.00180 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Cupis Adriano
In tema di rinnovazione della locazione di immobile urbano per uso non abitativo
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 8-9, pt. 4, pag. 305-308
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
L' A. si sofferma sull' interpretazione, a suo avviso inesatta, che e' stata data sul significato da attribuirsi, relativamente alle locazioni per uso non abitativo, alla rinnovazione del contratto alla prima scadenza e al diniego della stessa rinnovazione. L' art. 28 della l. 27 luglio 1978 n. 392 disciplina la tacita rinnovazione di queste locazioni nel difetto di tempestiva disdetta e l' art. 29 consente al locatore, alla prima scadenza del contratto , il diniego di rinnovazione solamente per determinati motivi, denominando disdetta la comunicazione di tale diniego. Secondo l' A., se alla prima scadenza il diniego di rinnovazione non e' comunicato mediante disdetta per assenza dei motivi determinati dalla legge o per mancato esercizio del diritto di disdetta, si opera la rinnovazione della locazione, intesa nel suo letterale e normale significato; sorge, cioe', un altro rapporto di locazione che, pur traendo il proprio contenuto da quello precedente, e' nuovo rispetto ad esso.
art. 2643 c.c. l. 27 luglio 1978, n. 392
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