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153514
IDG840900181
84.09.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nicoletti Carlo Alberto
La l. 9 febbraio 1983, n. 28 e la modifica dell' arbitrato
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 8-9, pt. 4, pag. 308-319
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D446
L' A. analizza specificamente le disposizioni introdotte dalla l. 28/1983. L' art. 1 MDA prevede che gli arbitri possano essere sia cittadini italiani sia stranieri. L' art. 2 MDA prevede come requisito del lodo l' indicazione del luogo in cui e' stato deliberato. L' art. 3 MDA prevede che gli arbitri, collegialmente intesi, dopo la deliberazione provvedano a redigere il lodo in tanti originali per quante sono le parti, su ciascun originale succedendosi le sottoscrizioni degli arbitri. Infine l' art. 4 MDA coordina l' impugnazione per nullita', che e' una delle due sole impugnazioni ammesse contro la sentenza arbitrale, con le modifiche apportate dalla nuova normativa. Secondo l' A. le modifiche apportate dalla nuova legge alla disciplina dell' arbitrato risultano incisive e radicali. Egli si sofferma attentamente sulla disposizione, introdotta dall' art. 2 ultimo comma MDA, per cui "il dolo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione".
art. 812 c.p.c. art. 823 c.p.c. art. 825 c.p.c. art. 829 c.p.c. l. 9 febbraio 1983, n. 28
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