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Documento


153523
IDG840900190
84.09.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Amato Astolfo
Assegno incompleto e contrabbando valutario
nota a Cass. sez. III pen. 9 novembre 1981
Cass. pen., an. 23 (1983), fasc. 4, pag. 994-996
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5370; D538
La sentenza, rileva l' A., conferma un sicuro orientamento giurisprudenziale che considera "emesso" l' assegno bancario anche in presenza della sola sottoscrizione. La tesi poggia sul rilievo che un titolo cosi' formato e' idoneo, con ulteriore compilazione, alla circolazione. Tale principio appare, secondo l' A., perfettamente omogeneo alle esigenze in tema di reati valutari: costituisce pertanto illecito valutario l' esportazione d' un titolo recante la firma e l' importo, qualora manchi l' intera indicazione non si avra' invece un titolo valutariamente rilevante.
art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 art. 2 l. 23 dicembre 1976, n. 863
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