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Documento


153524
IDG840900191
84.09.00191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bertoni Raffaele
Prime considerazioni sulla legge antimafia
Cass. pen., an. 23 (1983), fasc. 4, pag. 1014-1037
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D542; D5051; D51310; D5131
L' A. ritiene che la nuova normativa si richiami a canoni di maggior rigore contro il fenomeno mafioso promuovendo un maggior coordinamento e soprattutto collaborazione tra gli organi interessati all' applicazione. Sottolinea i rischi immanenti ad una normativa, che talora lascia ampi spazi alla discrezionalita', di trasformare gli istituti introdotti in un regime e in una legge di polizia. Affronta in particolare i rapporti tra l' istituita figura dell' associazione di tipo mafioso e l' associazione per delinquere, rileva l' importanza delle innovazioni in materia di prevenzione sottolineando che il soggiorno obbligato e' applicabile solo agli indiziati di appartenenza alla mafia, mentre le misure patrimoniali, gravissime, sono riservate a costoro. Si porra' il problema, sostiene l' A., d' una esatta classificazione delle misure patrimoniali, cautelari, amministrative, per ricondurle con sicurezza agli istituti gia' vigenti. In materia di confisca evidenzia numerose perplessita' sulla legittimita' costituzionale di quelle norme che coinvolgono anche i terzi ed inoltre rileva una sostanziale inversione dell' onere della prova sulla provenienza dei beni.
art. 416 c.p. art. 416 bis c.p. art. 513 c.p. art. 513 bis c.p. art. 629 comma 2 c.p. l. 31 maggio 1965, n. 575 l. 22 maggio 1975, n. 152 art. 1 l. 25 gennaio 1982, n. 17 l. 13 settembre 1982, n. 646
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