Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


153526
IDG841100019
84.11.00019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Politi Mauro
La Convenzione dell' Aja del 1965 sulle notificazioni civili all' estero e le notifiche a cura dei consoli italiani
relazione tenuta nel corso di una giornata di studio su "le notifiche civili all' estero dopo la l. 6 febbraio 1981, n. 42", Bergamo, 19 giugno 1981
Riv. dir. intern., vol. 66, an. 78 (1983), fasc. 2-3, pag. 375-383
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40735
L' articolo esamina gli effetti derivanti, in ordine al regime delle notificazioni espletate dal console italiano, dall' entrata in vigore per l' Italia della Convenzione dell' Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, e dall' emanazione della relativa legge di esecuzione (l. 6 febbraio 1981, n. 42). Le modifiche apportate da quest' ultima, in sede di adattamento alla Convenzione, al testo degli artt. 142 e 143 c.p.c. forniscono, al riguardo, gli spunti piu' significativi di indagine. Viene cosi' sottolineato, in primo luogo, come il nuovo tenore del 3 comma dell' art. 142 c.p.c. autorizzi il console italiano in via generale, ed in assenza di convenzioni internazionali o di leggi locali che dispongano diversamente, a procedere alla notifica, diretta o tramite le autorita' locali, dell' unica copia dell' atto trasmessogli dall' ufficiale giudiziario ovvero dalla stessa parte privata richiedente. Si rileva inoltre l' ammissibilita' della notifica consolare diretta (salva l' opposizione dell' ordinamento locale, per i casi in cui non sia rivolta a cittadini italiani) nei rapporti con i Paesi aderenti alla Convenzione dell' Aja del 1965. Mentre le principali conseguenze desumibili, in punto di incidenza nel processo civile italiano della notificazione effettuata ad opera del nostro console, dall' accoglimento, in seno alla citata normativa convenzionale ed interna, del sistema della conoscenza effettiva dell' atto, vengono indicate nella decorrenza degli effetti della notifica dalla data di reale comunicazione dell' atto stesso all' interessato; nonche' nella nullita' della eventuale diretta notifica posta in essere dal console italiano incompetente perche' non autorizzato, al riguardo, dall' ordinamento locale.
Conv. L' Aja 15 novembre 1965 (notificazioni all' estero) art. 142 c.p.c. art. 143 c.p.c. l. 6 febbraio 1981, n. 42
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati