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153528
IDG841100021
84.11.00021 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sciso Elena
L' aggressione indiretta nella definizione dell' Assemblea generale delle Nazioni Unite
Riv. dir. intern., vol. 66, an. 78 (1983), fasc. 2-3, pag. 253-290
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8540; D8541
Il problema che si affronta e' quello della precisazione della nozione di aggressione indiretta, quale risulta dalla Definizione adottata dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1974. La lettera G dell' art. 3 di tale definizione, contenente un elenco di atti tipici di aggressione, individua due fattispecie particolari, che si caratterizzano per il fatto che lo Stato ricorre alla forza armata in forma "mediata", o attraverso l' invio di bande armate, truppe irregolari o mercenari, formalmente non appartenenti alla organizzazione militare dello Stato, o anche mediante una partecipazione ("substantial involvement") nelle attivita' armate di questi gruppi compiute in danno di un altro Stato. Ad avviso di chi scrive, e' proprio a proposito di quest' ultima ipotesi che sarebbe corretto parlare di aggressione indiretta, mentre nel primo caso si sarebbe di fronte ad una ulteriore forma di aggressione diretta, dovendosi considerare quelle formazioni irregolari come appartenenti all' organizzazione militare di fatto dello Stato. L' indagine si sviluppa attraverso un' analisi della norma in oggetto, al fine di determinare il contenuto specifico, soprattutto per quel che concerne il significato dell' espressione "substantial involvement". Chiarite le condizioni soggettive ed oggettive, in presenza delle quali e' possibile parlare di "substantial involvement"-configurabile anche in rapporto ad una condotta di tipo omissivo-si procede all' individuazione dei comportamenti dello Stato riconducibili a tale "partecipazione" e, in particolare, alla verifica della possibilita' di ricondurre alla fattispecie considerata il coinvolgimento dello Stato in atti di terrorismo o di guerra civile all' interno di un altro Stato. Si affronta successivamente il problema dell' ammissibilita' della legittima difesa, individuale e collettiva, in presenza di un siffatto atto di aggressione, premesso che, ad avviso di chi scrive, l' aggressione, quale definita dall' Assemblea generale, e' cosa diversa dall' attacco armato di cui all' art. 51 della Carta. In ultimo, viene chiarito il rapporto tra l' aggressione e l' intervento di Stati terzi a fianco dei movimenti di liberazione nazionale nel contesto delle lotte per l' autodeterminazione, che l' art. 7 della definizione eccettua dall' ambito di applicazione della stessa. Il metodo seguito comporta, da un lato, un' analisi puntuale della norma, "alla luce di diverse formulazioni che, in momenti diversi, ne sono state fatte, nonche' delle discussioni e delle proposte avanzate nel corso dei lavori dei Comitati speciali che, a piu' riprese, a partire dal 1953, si sono occupati della questione della definizione dell' aggressione. D' altro lato, si sono resi necessari un esame della prassi internazionale (anche la piu' recente, applicativa della definizione), una indagine comparativa sulle norme di taluni trattati di assistenza e di mutua difesa, che all' aggressione fanno riferimento, nonche' degli atti delle Nazioni Unite che ci sono parsi piu' significativi al riguardo ed una disamina delle opinioni dottrinali a tale proposito espresse. I risultati raggiunti possono brevemente riassumersi come segue: l' atto di aggressione definito nell' art. 3 lett. G della Definizione appare idoneo a ricomprendere anche una partecipazione dello Stato in atti di terrorismo o di guerra civile all' interno di un altro Stato; in presenza di un tale atto di aggressione, e' ammissibile la legittima difesa, individuale e collettiva, ove ricorrano le condizioni previste all' art. 51; la norma in esame, in una con l' art. 7 della Definizione, vale ad accettare dall' aggressione l' intervento di Stati terzi nel contesto delle lotte per l' autodeterminazione, in tutti quei casi in cui tale intervento si produca in forme riconducibili alla previsione normativa dell' art. 3 lett. G.
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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