| Il problema che si affronta e' quello della precisazione della
nozione di aggressione indiretta, quale risulta dalla Definizione
adottata dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1974. La
lettera G dell' art. 3 di tale definizione, contenente un elenco di
atti tipici di aggressione, individua due fattispecie particolari,
che si caratterizzano per il fatto che lo Stato ricorre alla forza
armata in forma "mediata", o attraverso l' invio di bande armate,
truppe irregolari o mercenari, formalmente non appartenenti alla
organizzazione militare dello Stato, o anche mediante una
partecipazione ("substantial involvement") nelle attivita' armate di
questi gruppi compiute in danno di un altro Stato. Ad avviso di chi
scrive, e' proprio a proposito di quest' ultima ipotesi che sarebbe
corretto parlare di aggressione indiretta, mentre nel primo caso si
sarebbe di fronte ad una ulteriore forma di aggressione diretta,
dovendosi considerare quelle formazioni irregolari come appartenenti
all' organizzazione militare di fatto dello Stato. L' indagine si
sviluppa attraverso un' analisi della norma in oggetto, al fine di
determinare il contenuto specifico, soprattutto per quel che concerne
il significato dell' espressione "substantial involvement". Chiarite
le condizioni soggettive ed oggettive, in presenza delle quali e'
possibile parlare di "substantial involvement"-configurabile anche in
rapporto ad una condotta di tipo omissivo-si procede all'
individuazione dei comportamenti dello Stato riconducibili a tale
"partecipazione" e, in particolare, alla verifica della possibilita'
di ricondurre alla fattispecie considerata il coinvolgimento dello
Stato in atti di terrorismo o di guerra civile all' interno di un
altro Stato. Si affronta successivamente il problema dell'
ammissibilita' della legittima difesa, individuale e collettiva, in
presenza di un siffatto atto di aggressione, premesso che, ad avviso
di chi scrive, l' aggressione, quale definita dall' Assemblea
generale, e' cosa diversa dall' attacco armato di cui all' art. 51
della Carta. In ultimo, viene chiarito il rapporto tra l' aggressione
e l' intervento di Stati terzi a fianco dei movimenti di liberazione
nazionale nel contesto delle lotte per l' autodeterminazione, che l'
art. 7 della definizione eccettua dall' ambito di applicazione della
stessa. Il metodo seguito comporta, da un lato, un' analisi puntuale
della norma, "alla luce di diverse formulazioni che, in momenti
diversi, ne sono state fatte, nonche' delle discussioni e delle
proposte avanzate nel corso dei lavori dei Comitati speciali che, a
piu' riprese, a partire dal 1953, si sono occupati della questione
della definizione dell' aggressione. D' altro lato, si sono resi
necessari un esame della prassi internazionale (anche la piu'
recente, applicativa della definizione), una indagine comparativa
sulle norme di taluni trattati di assistenza e di mutua difesa, che
all' aggressione fanno riferimento, nonche' degli atti delle Nazioni
Unite che ci sono parsi piu' significativi al riguardo ed una
disamina delle opinioni dottrinali a tale proposito espresse. I
risultati raggiunti possono brevemente riassumersi come segue: l'
atto di aggressione definito nell' art. 3 lett. G della Definizione
appare idoneo a ricomprendere anche una partecipazione dello Stato in
atti di terrorismo o di guerra civile all' interno di un altro Stato;
in presenza di un tale atto di aggressione, e' ammissibile la
legittima difesa, individuale e collettiva, ove ricorrano le
condizioni previste all' art. 51; la norma in esame, in una con l'
art. 7 della Definizione, vale ad accettare dall' aggressione l'
intervento di Stati terzi nel contesto delle lotte per l'
autodeterminazione, in tutti quei casi in cui tale intervento si
produca in forme riconducibili alla previsione normativa dell' art. 3
lett. G.
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