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Documento


153529
IDG841100022
84.11.00022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coccia Massimo
Su la verifica dei poteri del Parlamento europeo
Riv. dir. intern., vol. 66, an. 78 (1983), fasc. 2-3, pag. 352-374
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D87022
Nel corso del 1981 e' venuto all' attenzione del Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto un primo caso controverso di verifica dei poteri. Nell' ambito della neo-istituita "Commissione per la verifica dei poteri" si e' infatti posta in dubbio la validita' dei mandati di tre deputati irlandesi subentranti come sostituti in seguito alla vacanza di tre dei quindici seggi spettanti all' Irlanda. La legge irlandese sulle elezioni al Parlamento europeo prevede infatti una procedura di sostituzione dei seggi vacanti imperniata sulla nomina dei nuovi deputati europei da parte del Parlamento irlandese, previa designazione del partito cui appartiene il deputato uscente. Il sistema adottato dall' Irlanda comporta dunque una delega politica di secondo grado a prima vista contrastante con il principio dell' elezione a suffragio diretto, enunciato nell' Atto del 20 settembre 1976 allegato alla Decisione 76/787 del Consiglio delle Comunita' europee. Il Parlamento europeo ha convalidato i mandati contestati: malgrado le apparenze la decisione deve ritenersi corretta. Nella valutazione del caso si deve tener conto di alcuni elementi politici ed esegetici di una certa rilevanza, tutti a favore della convalida dei mandati. Inoltre, i tre deputati sono stati regolarmente nominati secondo le procedure obbligatoriamente stabilite da norme vigenti dello Stato irlandese. Quello che potrebbe allora essere valutato come contrario all' Atto del 20 settembre 1976 non e' dunque la nomina dei deputati supplenti in se', bensi' le norme irlandesi in base alle quali tale nomina e' stata effettuata. Riguardo alla natura giuridica della Decisione e dell' Atto del 20 settembre 1976, numerosi elementi convincono a ritenerlo un "progetto di Convenzione" adottato dalle Comunita' europee e sottoposto alla ratifica ed esecuzione degli Stati membri, cosi' che l' Atto e' entrato in vigore come accordo internazionale intervenuto tra gli Stati membri. L' eventuale difformita' dall' Atto della legge irlandese sulle elezioni europee si concreterebbe di conseguenza in un illecito dell' Irlanda, consistente nell' emanazione di una norma interna contrastante con un accordo internazionale da essa ratificato. Sembra peraltro fuori luogo interpretare restrittivamente, ricavandone degli obblighi ben definiti a carico degli Stati contraenti, un Atto le cui caratteristiche di fondo sono l' ambiguita', l' imprecisione tecnica e soprattutto una spiccata logica di rinvio alle legislazioni statali. In sostanza, pur di pervenire comunque a delle elezioni a suffragio universale diretto, si e' lasciato ampio spazio ai legislatori nazionali: l' Atto va allora interpretato alla luce del suo oggetto, del suo scopo e del suo spirito complessivo. Inoltre gli altri Stati, legittimati a far rilevare l' ipotetico fatto illecito, non hanno sollevato alcuna obiezione, confermando con tale atteggiamento la liceita' della condotta dello Stato irlandese.
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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